(Accordo- art. 3)
                               Art. 3. 
  Nel caso una delle Parti contraenti effettui il fermo  o  l'arresto
di un  cittadino  dell'altra  Parte  contraente  per  uno  dei  reati
elencati nel presente Accordo, la competente  Autorita'  della  Parte
contraente  che  ha  eseguito  la   misura   restrittiva   informera'
tempestivamente in merito il Paese della persona fermata o arrestata.