(Accordo- art. 4)
                               Art. 4. 
  Le Parti contraenti coopereranno nel settore  della  formazione  in
sicurezza, per i seguenti aspetti: 
   a) svolgimento di programmi e corsi di formazione; 
   b) scambio di incontri e visite; 
   c) organizzazione di conferenze, fiere e seminari; 
   d) scambio degli ausili illustrativi e  didattici  destinati  alla
formazione a disposizione di ciascuna Parte.