Art. 4. Le Parti contraenti coopereranno nel settore della formazione in sicurezza, per i seguenti aspetti: a) svolgimento di programmi e corsi di formazione; b) scambio di incontri e visite; c) organizzazione di conferenze, fiere e seminari; d) scambio degli ausili illustrativi e didattici destinati alla formazione a disposizione di ciascuna Parte.