(Accordo- art. 5)
                               Art. 5. 
  Entrambe le Parti contraenti  possono  rifiutare,  completamente  o
parzialmente, la cooperazione, ai sensi  del  presente  Accordo,  nei
seguenti casi: 
   a) se la cooperazione viola la propria sovranita' o sicurezza; 
   b) se la cooperazione e' in conflitto con la normativa nazionale; 
   c) se la cooperazione mette in pericolo indagini  o  attivita'  in
corso nel proprio territorio; 
   d) se  la  cooperazione  e'  in  contrasto  con  un  provvedimento
giudiziario emesso nel proprio territorio.