Art. 5. Entrambe le Parti contraenti possono rifiutare, completamente o parzialmente, la cooperazione, ai sensi del presente Accordo, nei seguenti casi: a) se la cooperazione viola la propria sovranita' o sicurezza; b) se la cooperazione e' in conflitto con la normativa nazionale; c) se la cooperazione mette in pericolo indagini o attivita' in corso nel proprio territorio; d) se la cooperazione e' in contrasto con un provvedimento giudiziario emesso nel proprio territorio.