(Accordo- art. 6)
                               Art. 6. 
  Le Parti contraenti si impegnano a mantenere la riservatezza  sulle
informazioni scambiate nell'ambito del presente accordo  e  affinche'
siano utilizzate esclusivamente per gli scopi previsti dal medesimo. 
  Nessuna delle Parti trasferira' o riferira'  tali  informazioni  ad
una parte terza senza  l'approvazione  scritta  della  Parte  che  ha
fornito le informazioni.