Art. 6. Le Parti contraenti si impegnano a mantenere la riservatezza sulle informazioni scambiate nell'ambito del presente accordo e affinche' siano utilizzate esclusivamente per gli scopi previsti dal medesimo. Nessuna delle Parti trasferira' o riferira' tali informazioni ad una parte terza senza l'approvazione scritta della Parte che ha fornito le informazioni.