(Accordo- art. 8)
                               Art. 8. 
  Le   controversie   sull'interpretazione,    sull'applicazione    o
sull'esecuzione  del  presente  Accordo  saranno  risolte  attraverso
contatti diretti tra le Parti contraenti, ovvero, nel caso di mancata
risoluzione delle stesse, attraverso i canali diplomatici.