Art. 2.

  1.  Nella  legge  23  dicembre  1997,  n.  451, e ovunque ricorrono
nell'ordinamento  vigente,  le  parole: «Commissione parlamentare per
l'infanzia» sono sostituite dalle seguenti: «Commissione parlamentare
per l'infanzia e l'adolescenza».
  2.  All'articolo  1  della  legge 23 dicembre 1997, n. 451, dopo il
comma 4 e' inserito il seguente:
  «4-bis. La Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza,
nell'esercizio  dei  suoi  poteri  di consultazione, acquisisce dati,
favorisce lo scambio di informazioni e promuove le opportune sinergie
con  gli  organismi  e  gli  istituti  per  la promozione e la tutela
dell'infanzia  e  dell'adolescenza  operanti in Italia e all'estero e
con  le  associazioni,  le organizzazioni non governative e tutti gli
altri  soggetti  operanti nell'ambito della tutela e della promozione
dei diritti di minori nonche' dell'affido e dell'adozione».
  3.  Il  Governo  provvede,  con  apposito regolamento da emanare ai
sensi  dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e  successive  modificazioni,  entro  novanta  giorni  dalla  data di
entrata  in  vigore della presente legge, ad apportare al regolamento
di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
103,  le  modifiche necessarie al fine di adeguarlo alle disposizioni
dell'articolo 1 della presente legge.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 3 agosto 2009
                             NAPOLITANO
                    Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Alfano

 
          Nota all'art. 2:
             -  Per i riferimenti ed il testo dell'art. 1 della legge
          n. 451 del 1997 si vedano le note all'art. 1.
             - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge
          23  agosto  1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri), e successive modificazioni, e' il seguente:
             «Art. 17. - (Omissis).
             2.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  in  materia,  che  si pronunciano
          entro   trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati  i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva  assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
          le   quali   le   leggi   della   Repubblica,  autorizzando
          l'esercizio   della  potesta'  regolamentare  del  Governo,
          determinano  le  norme generali regolatrici della materia e
          dispongono  l'abrogazione  delle norme vigenti, con effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».
             -  Per  i  riferimenti  al  decreto del Presidente della
          Repubblica n. 103 del 2007, si vedano le note all'art. 1.