Art. 3. 
 
 
                        Copertura finanziaria 
 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge,  pari
a 569.000 euro per l'anno 2009 e a 9,562 milioni di euro a  decorrere
dall'anno 2010, si provvede: 
   a) quanto a 569.000 euro per 1'anno 2009, mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2009, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
1'accantonamento relativo al Ministero del  lavoro,  della  salute  e
delle politiche sociali per 426.000 euro e 1'accantonamento  relativo
al Ministero dell'economia e delle finanze per 143.000 euro; 
   b) quanto a 9,562 milioni di  euro  a  decorrere  dall'anno  2010,
mediante corrispondente  riduzione  della  dotazione  del  Fondo  per
interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo  10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 3 agosto 2009 
                             NAPOLITANO 
 
                                 Berlusconi, Presidente del Consiglio 
                                 dei Ministri 
                                   Gelmini, Ministro dell'istruzione, 
                                 dell'universita' e della ricerca 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 
          Nota all'art. 3:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  10,  comma  5  del
          decreto-legge  29  novembre  2004,  n. 282, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  2004,  n.  307,
          recante  «Disposizioni  urgenti  in  materia  fiscale  e di
          finanza pubblica»:
              «Art.  10 (Proroga di termini in materia di definizione
          di illeciti edilizi). - …(Omissis)…
             5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi
          di  finanza  pubblica, anche mediante interventi volti alla
          riduzione   della   pressione   fiscale,   nello  stato  di
          previsione  del  Ministero dell'economia e delle finanze e'
          istituito   un   apposito   “Fondo   per   interventi
          strutturali   di   politica   economica”,   alla  cui
          costituzione  concorrono  le  maggiori entrate, valutate in
          2.215,5  milioni  di  euro  per  l'anno 2005, derivanti dal
          comma 1.».