Art. 12. Eliminazione della condizione di residenza in Italia per le imprese che vogliono aderire al regime SIIQ - Procedura d'infrazione n. 2008/4524 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 141 e' inserito il seguente: "141-bis. Le disposizioni dei commi da 119 a 141 si applicano altresi' alle societa' residenti negli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al comma 1 dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento alle stabili organizzazioni svolgenti in via prevalente l'attivita' di locazione immobiliare. Dal periodo d'imposta da cui ha effetto l'opzione per il regime speciale, il reddito d'impresa derivante dall'attivita' di locazione immobiliare svolta dalle stabili organizzazioni e' assoggettato ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive con aliquota del 20 per cento da versare entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.".