Art. 12.


Eliminazione della condizione di residenza in Italia per le imprese
che vogliono aderire al regime SIIQ   -   Procedura  d'infrazione  n.
                              2008/4524

  1.  All'articolo  1  della  legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il
comma 141 e' inserito il seguente:
  "141-bis.  Le  disposizioni  dei  commi  da  119 a 141 si applicano
altresi'  alle  societa'  residenti  negli  Stati  membri dell'Unione
europea  e  degli  Stati  aderenti all'Accordo sullo spazio economico
europeo  che sono inclusi nella lista di cui al comma 1 dell'articolo
168-bis  del  testo  unico delle imposte sui redditi approvato con il
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con
riferimento  alle  stabili organizzazioni svolgenti in via prevalente
l'attivita' di locazione immobiliare. Dal periodo d'imposta da cui ha
effetto  l'opzione  per  il  regime  speciale,  il  reddito d'impresa
derivante   dall'attivita'  di  locazione  immobiliare  svolta  dalle
stabili  organizzazioni  e'  assoggettato  ad  un'imposta sostitutiva
delle  imposte  sui  redditi e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive  con aliquota del 20 per cento da versare entro il termine
previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.".