Art. 14.


Regime fiscale applicabile ai proventi derivanti dalla partecipazione
agli organismi  di investimento collettivo in valori mobiliari esteri
        non armonizzati - Procedura d'infrazione n. 2008/4145

  1.  Nelle  more  di  interventi  di  riordino  generale  del regime
tributario dei proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi
di  investimento  collettivo  in  valori mobiliari, l'articolo 10-ter
della legge 23 marzo 1983, n. 77, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  10-ter. (Disposizioni tributarie sui proventi delle quote di
organismi  di  investimento collettivo in valori mobiliari di diritto
estero).  -  1. Sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera
g),  del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti
dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari  di  diritto  estero  conformi  alle direttive comunitarie,
situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti
all'Accordo  sullo  spazio  economico  europeo che sono inclusi nella
lista  di  cui  al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
adottato  ai  sensi  dell'articolo  168-bis  del medesimo testo unico
delle  imposte  sui  redditi  e  le  cui  quote  sono  collocate  nel
territorio  dello  Stato  ai  sensi  dell'articolo 42 del testo unico
delle  disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui
al  decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i soggetti residenti
incaricati  del  pagamento  dei  proventi  medesimi, del riacquisto o
della  negoziazione  delle  quote o delle azioni operano una ritenuta
del  12,50 per cento. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti
in  costanza  di  partecipazione  all'organismo  di investimento e su
quelli  compresi  nella  differenza  tra  il  valore  di riscatto, di
cessione  o  di  liquidazione delle quote od azioni e il valore medio
ponderato  di  sottoscrizione o di acquisto delle quote. In ogni caso
come  valore  di  sottoscrizione o acquisto si assume il valore della
quota rilevato dai prospetti periodici relativi alla data di acquisto
delle quote medesime.
  2.  La  ritenuta  del  12,50  per  cento  e' altresi' applicata dai
medesimi  soggetti di cui al comma 1 sui proventi di cui all'articolo
44,  comma  1,  lettera  g), del citato testo unico delle imposte sui
redditi  derivanti  dalla  partecipazione a organismi di investimento
collettivo  in  valori  mobiliari di diritto estero non conformi alle
direttive  comunitarie  e assoggettati a forme di vigilanza nei Paesi
esteri   nei   quali  sono  istituiti,  situati  negli  Stati  membri
dell'Unione  europea  e negli Stati aderenti all'accordo sullo spazio
economico  europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del
Ministro   dell'economia   e   delle   finanze   adottato   ai  sensi
dell'articolo  168-bis  del  medesimo  testo  unico delle imposte sui
redditi  e  le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai
sensi  dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia
di  intermediazione  finanziaria,  di  cui  al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti
in  costanza  di  partecipazione  all'organismo  di investimento e su
quelli  compresi  nella  differenza  tra  il  valore  di riscatto, di
cessione  o  di  liquidazione delle quote od azioni e il valore medio
ponderato  di  sottoscrizione  o di acquisto delle quote. Il costo di
sottoscrizione   o  acquisto  e'  documentato  dal  partecipante.  In
mancanza  della  documentazione  il  costo  e'  documentato  con  una
dichiarazione sostitutiva.
  3.  Ai  fini dell'applicazione delle ritenute di cui ai commi 1 e 2
si  considera  cessione  anche  il  trasferimento di quote o azioni a
diverso intestatario, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per
successione  o donazione. In questo caso, il contribuente fornisce al
soggetto   tenuto   all'applicazione  della  ritenuta  la  necessaria
provvista.
  4.  La  ritenuta  di  cui  ai  commi 1 e 2 e' applicata a titolo di
acconto nei confronti di:
   a)  imprenditori  individuali,  se le partecipazioni sono relative
all'impresa  ai  sensi dell'articolo 65 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917;
   b)  societa'  in  nome  collettivo,  in  accomandita  semplice  ed
equiparate di cui all'articolo 5 del predetto testo unico;
   c)  societa'  ed  enti  di  cui  alle  lettere a) e b) del comma 1
dell'articolo  73  del  medesimo testo unico e stabili organizzazioni
nel  territorio  dello  Stato delle societa' e degli enti di cui alla
lettera  d) del comma 1 del predetto articolo. Nei confronti di tutti
gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul
reddito delle societa', la ritenuta e' applicata a titolo d'imposta.
  5.  Nel  caso  in  cui le quote o azioni di cui ai commi 1 e 2 sono
collocate  all'estero, o comunque i relativi proventi sono conseguiti
all'estero, la ritenuta e' applicata dai soggetti di cui all'articolo
23  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, che intervengono nella loro riscossione.
  6.  I  proventi  di  cui  all'articolo 44, comma 1, lettera g), del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla
partecipazione  a  organismi  di  investimento  collettivo  in valori
mobiliari di diritto estero, diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2,
concorrono  a formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che
vengano percepiti sotto forma di proventi distribuiti sia che vengano
percepiti  quale  differenza  tra il valore di riscatto o di cessione
delle  quote  o  azioni  e il valore di sottoscrizione o acquisto. Il
costo  unitario  di acquisto delle quote si assume dividendo il costo
complessivo  delle  quote  acquistate  o  sottoscritte  per  la  loro
quantita'.
  7.  Sui proventi di cui al comma 6 i soggetti indicati all'articolo
23  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, che intervengono nella loro riscossione operano una ritenuta del
12,50 per cento a titolo d'acconto delle imposte sui redditi.
  8.  Gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di
diritto  estero  conformi  alle  direttive  comunitarie  e quelli non
conformi  alle  direttive  comunitarie  e  assoggettati  a  forme  di
vigilanza  nei  Paesi  esteri nei quali sono istituiti, situati negli
Stati  membri  dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'accordo
sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al
decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi
dell'articolo  168-bis  del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917,  possono,  con  riguardo agli investimenti effettuati in Italia,
avvalersi  delle  convenzioni stipulate dalla Repubblica italiana per
evitare  le doppie imposizioni relativamente alla parte dei redditi e
proventi  proporzionalmente  corrispondenti alle loro quote possedute
da soggetti non residenti in Italia.
  9.  Le  disposizioni  di cui al comma 8 si applicano esclusivamente
agli organismi aventi sede in uno Stato la cui legislazione riconosca
analogo diritto agli organismi di investimento collettivo italiani.".
  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai proventi percepiti a
decorrere dal 1° gennaio 2010.