Art. 17.


               6° Censimento generale dell'agricoltura


  1.  In considerazione della necessita' e urgenza di far fronte agli
obblighi  comunitari  di  cui  al  regolamento  (CE) n. 1166/2008 del
Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo
alle  indagini  sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine
sui  metodi  di  produzione agricola, e' autorizzata la spesa di euro
128.580.000  per  l'anno  2010  in  favore dell'Istituto nazionale di
statistica  (ISTAT)  per  l'esecuzione  del  6°  Censimento  generale
dell'agricoltura.
  2. Con regolamento di esecuzione da emanarsi ai sensi dell'articolo
17,  comma  1,  della  legge  23  agosto  1988,  n. 400, e successive
modificazioni,  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  su
proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentita la
Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281,  e  successive modificazioni, sono stabilite, nel rispetto degli
obblighi   di  rilevazione  derivanti  dalla  normativa  nazionale  e
comunitaria,  la data di riferimento delle informazioni censuarie, le
modalita' di organizzazione ed esecuzione del censimento, il campo di
osservazione,  i  criteri per l'affidamento di fasi della rilevazione
censuaria  ad enti od organismi pubblici e privati, i soggetti tenuti
all'obbligo  di  risposta, i criteri di determinazione e ripartizione
dei  contributi  agli organi di censimento, le modalita' di selezione
di  personale con contratto a tempo determinato, nonche' le modalita'
di  conferimento  dell'incarico  di  coordinatore  e  rilevatore,  le
modalita'   di   diffusione  dei  dati,  la  comunicazione  dei  dati
elementari   agli  organismi  a  cui  e'  affidata  l'esecuzione  dei
censimenti.
  3.  Per  le  regioni individuate dal regolamento di esecuzione come
affidatarie  di  fasi della rilevazione censuaria, le spese derivanti
dalla  progettazione  ed  esecuzione  del censimento sono escluse dal
Patto  di  stabilita'  interno,  nei  limiti delle risorse trasferite
dall'ISTAT.
  4.  Per far fronte alle esigenze temporanee ed eccezionali connesse
all'esecuzione  del  censimento,  l'ISTAT,  gli  enti e gli organismi
pubblici,  indicati  nel  regolamento  di  cui  al  comma  2, possono
avvalersi   delle  forme  contrattuali  flessibili,  ivi  compresi  i
contratti  di  somministrazione  di  lavoro, nell'ambito e nei limiti
delle risorse finanziarie ad essi assegnate ai sensi dei commi 1 e 2,
limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e, comunque, non
oltre il 2012.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte ai sensi
dell'articolo  19,  comma  2.  A  tale fine le risorse sono riversate
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnate ad
apposito   capitolo   dello   stato   di   previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze ai fini del trasferimento all'ISTAT.