Art. 18. Disposizioni in materia di prelievo mensile 1. Al fine di completare l'attuazione del regolamento (CE) n. 72/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, attraverso il progressivo riequilibrio tra la quota assegnata e la produzione conseguita, i versamenti di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, vengono eseguiti dagli acquirenti nella misura del 5 per cento per il periodo 2009/2010 e nella misura del 10 per cento per il periodo successivo, esclusivamente per le aziende che non superano il livello produttivo conseguito nel periodo 2007/2008.