Art. 18.


             Disposizioni in materia di prelievo mensile


  1.  Al  fine  di  completare  l'attuazione  del regolamento (CE) n.
72/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, attraverso il progressivo
riequilibrio  tra  la  quota  assegnata e la produzione conseguita, i
versamenti di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 28 marzo
2003,  n.  49,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 maggio
2003,  n.  119,  vengono eseguiti dagli acquirenti nella misura del 5
per  cento  per  il periodo 2009/2010 e nella misura del 10 per cento
per  il  periodo  successivo,  esclusivamente  per le aziende che non
superano il livello produttivo conseguito nel periodo 2007/2008.