Art. 2.


 Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n.
 188, recante attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva
  2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria -
Procedura di infrazione 2008/2097 - Disposizioni relative all'Agenzia
  nazionale per la sicurezza delle ferrovie - direttiva 2004/49/CE

  1.  All'articolo  37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188,
sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  al  comma  1,  e'  aggiunto, in fine, il seguente periodo: "E'
inoltre funzionalmente indipendente da qualsiasi autorita' competente
preposta all'aggiudicazione di un contratto di servizio pubblico.";
   b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  "1-bis.  Ai fini di cui al comma 1, all'ufficio del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti che svolge le funzioni di organismo di
regolazione   sono   assegnate   le   risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie   necessarie  per  lo  svolgimento  dei  propri  compiti,
nell'ambito  delle risorse stanziate nel bilancio di previsione della
spesa del predetto Ministero.";
   c) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
  "6-bis.   L'organismo   di   regolazione,   osservando,  in  quanto
applicabili,  le  disposizioni  contenute nel capo I, sezioni I e II,
della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede:
   a)  in  caso  di  accertate  violazioni  della disciplina relativa
all'accesso  ed  all'utilizzo  dell'infrastruttura  ferroviaria e dei
servizi  connessi, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria
fino  ad  un  massimo  dell'uno  per  cento  del fatturato di settore
realizzato dal soggetto autore della violazione nell'ultimo esercizio
chiuso anteriormente all'accertamento della violazione stessa;
   b)  in  caso di inottemperanza ai propri ordini e prescrizioni, ad
irrogare  una  sanzione  amministrativa pecuniaria da euro 100.000 ad
euro 500.000;
   c)  qualora  i  destinatari  di  una  richiesta dell'organismo non
forniscano   le  informazioni  o  forniscano  informazioni  inesatte,
fuorvianti   o  incomplete,  ovvero  senza  giustificato  motivo  non
forniscano  le  informazioni  nel  termine stabilito, ad irrogare una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000;
   d)  in  caso  di reiterazione delle violazioni di cui alle lettere
a),  b)  e c), ad irrogare una sanzione fino al doppio della sanzione
massima prevista per ogni violazione.";
   d) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
  "7.   Sono   devolute  alla  giurisdizione  esclusiva  del  giudice
amministrativo  le controversie relative alle sanzioni amministrative
di   cui   al   presente   articolo   ed  ai  provvedimenti  adottati
dall'organismo di regolazione.".
  2.  Nel limite delle risorse finanziarie di cui all'articolo 26 del
decreto  legislativo  10 agosto 2007, n. 162, e fino alla definizione
del  comparto  di contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 4,
comma  6, lettera a), dello stesso decreto, al personale dell'Agenzia
nazionale  per  la sicurezza delle ferrovie si applica il trattamento
giuridico  ed  economico  del personale dell'Agenzia nazionale per la
sicurezza  del  volo.  Con delibera dell'Agenzia sono definiti, avuto
riguardo   al  contenuto  delle  corrispondenti  professionalita',  i
criteri  di equiparazione fra le qualifiche e le posizioni economiche
del personale provvisoriamente assegnato all'Agenzia nazionale per la
sicurezza   delle   ferrovie  e  quelle  previste  per  il  personale
dell'Agenzia   nazionale   per   la   sicurezza   del  volo,  nonche'
l'equiparazione  tra  i  profili  delle  due  Agenzie. La delibera e'
approvata  con  decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e dei
trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze
ed  il  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
  3.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
ed ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.