Art. 20.


       Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219


  1.  All'articolo  100,  dopo il comma 4, del decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219, e' inserito il seguente:
  "4-bis.  Sono  fatti  salvi  gli  effetti  degli  affidamenti della
gestione delle farmacie comunali a societa' che svolgono attivita' di
distribuzione  all'ingrosso  di medicinali, nonche' dell'acquisizione
da  parte  di tali societa' di partecipazioni in societa' affidatarie
della  gestione  di farmacie comunali, effettuati prima della data di
entrata in vigore della presente legge.".