Art. 20. Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 1. All'articolo 100, dopo il comma 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e' inserito il seguente: "4-bis. Sono fatti salvi gli effetti degli affidamenti della gestione delle farmacie comunali a societa' che svolgono attivita' di distribuzione all'ingrosso di medicinali, nonche' dell'acquisizione da parte di tali societa' di partecipazioni in societa' affidatarie della gestione di farmacie comunali, effettuati prima della data di entrata in vigore della presente legge.".