Art. 3.


Modifiche  al  decreto  legislativo  12  aprile  2006, n. 16, recante
codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture -
Adeguamento alla sentenza  della  Corte di Giustizia CE del 19 maggio
                   2009, resa nella causa C-538/07


  1.  All'articolo  38,  comma  1,  del decreto legislativo 12 aprile
2006,  n.  163,  dopo  la  lettera  m-ter)  e'  aggiunta, in fine, la
seguente:
  "m-quater)  che  si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla
medesima  procedura di affidamento, in una situazione di controllo di
cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti
che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.".
  2.  All'articolo  38,  comma  2,  del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
  "Ai  fini  del  comma 1, lettera m-quater), i concorrenti allegano,
alternativamente: a) la dichiarazione di non essere in una situazione
di  controllo  di  cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun
partecipante  alla  medesima procedura; b) la dichiarazione di essere
in  una  situazione  di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile  e  di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione
del  concorrente con cui sussiste tale situazione; tale dichiarazione
e'  corredata  dai  documenti utili a dimostrare che la situazione di
controllo  non  ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti
in   separata   busta   chiusa.  La  stazione  appaltante  esclude  i
concorrenti  per  i  quali  accerta  che  le  relative  offerte  sono
imputabili  ad  un  unico  centro  decisionale, sulla base di univoci
elementi.  La  verifica  e  l'eventuale esclusione sono disposte dopo
l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.".
  3.  L'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, e' abrogato.
  4. All'articolo 49, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 12
aprile  2006,  n.  163, le parole: "ne' si trova in una situazione di
controllo  di  cui  all'articolo  34,  comma  2,  con una delle altre
imprese che partecipano alla gara" sono soppresse.
  5.  Le  disposizioni  di cui al presente articolo si applicano alle
procedure  i  cui  bandi  o  avvisi  con  cui si indice una gara sono
pubblicati  successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  nonche', in caso di contratti senza pubblicazione
di  bandi  o  avvisi,  alle procedure in cui, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, non sono ancora stati inviati gli inviti
a presentare le offerte.