Art. 4.

 Misure urgenti per il recepimento della direttiva 2008/101/CE e per
     la promozione dell'ambientalizzazione delle imprese e delle
innovazioni tecnologiche finalizzate alla protezione dell'ambiente e
                   alla riduzione delle emissioni

  1.  Per  il raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo
di  Kyoto,  nonche'  per  il miglior perseguimento delle finalita' di
incremento   della   produzione   di   energia   elettrica  da  fonti
rinnovabili,  al  decreto  legislativo  4  aprile  2006, n. 216, sono
apportate le seguenti modificazioni:
   a)  all'articolo  3,  comma 2, sono soppresse le seguenti lettere:
a-bis) e a-ter);
   b) all'articolo 5, comma 2, le parole: "entrata in esercizio" sono
sostituite dalla seguente: "avvio";
   c)  all'articolo 11, comma 1, le parole: "del PNA" sono sostituite
dalle seguenti: "della decisione di assegnazione medesima";
   d)  all'articolo  13, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "e aggiornamenti";
   e)  all'articolo  15,  comma  5, dopo le parole: "nell'anno solare
precedente",  sono  inserite  le  seguenti: "e annota sul registro il
valore  complessivo  delle  emissioni  contenute  nella dichiarazione
medesima";
   f)  all'articolo 20, comma 8, la parola: "assegnate" e' sostituita
dalla seguente: "rilasciate";
   g)  all'articolo  20, comma 9, dopo le parole: "emessa in mancanza
di", sono inserite le seguenti: "aggiornamento della".
  2.   Ai  fini  del  recepimento  della  direttiva  2008/101/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, il Comitato
nazionale  per  la  gestione  della  direttiva  2003/87/CE  e  per la
gestione per le attivita' di progetto del Protocollo di Kyoto, di cui
all'articolo  8  del  decreto  legislativo  4  aprile 2006, n. 216, e
successive modificazioni, svolge il ruolo di autorita' competente.
  3.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del
territorio  e  del  mare,  d'intesa  con  il  Ministro dello sviluppo
economico  e  sentito  il Ministro per le politiche europee, entro 90
giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto sono
approvate  specifiche  linee guida recanti criteri e parametri per la
promozione degli investimenti in innovazioni tecnologiche finalizzate
alla  protezione  dell'ambiente, alla riduzione delle emissioni, alla
riduzione   del  consumo  delle  risorse  naturali  e  all'incremento
dell'efficienza  energetica  negli impianti di cui all'allegato V del
decreto  legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, nel rispetto dei valori
minimi  previsti  dalle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo
delle   migliori   tecniche   disponibili   di   cui  all'articolo  4
dell'anzidetto  decreto  legislativo,  prevedendo  l'attribuzione  di
coefficienti  e  caratteristiche  di  qualita' ambientale ai predetti
impianti   in   funzione  del  rispetto  degli  anzidetti  criteri  e
parametri,  nonche'  garantendo un approccio integrato ed una elevata
protezione dell'ambiente nel suo complesso.
  4.  Il  decreto  di  cui  al  comma 3 individua i coefficienti e le
caratteristiche  di  qualita' ambientale degli impianti, al ricorrere
dei   quali   i   termini  istruttori  previsti  dal  citato  decreto
legislativo  18  febbraio  2005,  n. 59, nonche', per gli impianti di
nuova  realizzazione  soggetti ad autorizzazione integrata ambientale
di  cui  al  medesimo  decreto  legislativo n. 59 del 2005, che hanno
richiesto  tale  autorizzazione dopo la data di entrata in vigore del
decreto  legislativo  16  gennaio 2008, n. 4, dalla parte seconda del
decreto  legislativo  3 aprile 2006, n. 152, sono ridotti alla meta'.
Nei   casi  di  cui  al  presente  comma  l'autorizzazione  integrata
ambientale  ha  validita' di otto anni, ovvero di dieci anni nel caso
di  impianto  che  risulti  certificato  secondo  la norma UNI EN ISO
14001,  ovvero  di  dodici  anni  nel  caso  di  impianto che risulti
registrato  ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001.
  5. Il decreto di cui al comma 3 individua altresi' i coefficienti e
le   caratteristiche   di  qualita'  ambientale  degli  impianti,  al
ricorrere   dei   quali   trovano   applicazione  i  commi  10  e  11
dell'articolo  5  del  decreto  legislativo  18 febbraio 2005, n. 59;
l'autorizzazione  o  il rinnovo della medesima di cui all'articolo 9,
comma  1,  del  decreto  legislativo  18  febbraio  2005, n. 59, sono
rilasciati    dall'autorita'    competente,   previo   parere   delle
amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque, nel caso
di  impianti  di  competenza statale, dei Ministeri dell'interno, del
lavoro,  della  salute  e  delle  politiche  sociali e dello sviluppo
economico.  Nei  casi  di  cui  al  presente  comma  l'autorizzazione
integrata  ambientale ha validita' di otto anni, ovvero di dieci anni
nel  caso di impianto che risulti certificato secondo la norma UNI EN
ISO  14001,  ovvero  di  dodici anni nel caso di impianto che risulti
registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001.