Art. 8. Numero di emergenza unico europeo. Attuazione direttiva n. 2002/22/CE - Procedure d'infrazione n. 2006/114 e 2008/2258 ex articolo 228 TCE 1. Ai fini della realizzazione degli interventi connessi con l'implementazione del numero di emergenza unico europeo di cui all'articolo 26 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, e' autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 42 milioni di euro. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede con le disponibilita' del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, che, a tale fine, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate ai pertinenti stati di previsione, per essere destinate alle finalita' di cui al presente articolo.