Art. 8.


Numero di emergenza unico europeo. Attuazione direttiva n. 2002/22/CE
- Procedure d'infrazione n. 2006/114 e 2008/2258 ex articolo 228 TCE

  1.  Ai  fini  della  realizzazione  degli  interventi  connessi con
l'implementazione  del  numero  di  emergenza  unico  europeo  di cui
all'articolo  26  della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e
del  Consiglio, del 7 marzo 2002, e' autorizzata, per l'anno 2009, la
spesa di 42 milioni di euro.
  2.  Agli  oneri  derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede
con  le  disponibilita'  del  Fondo di rotazione di cui alla legge 16
aprile  1987,  n. 183, che, a tale fine, sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato e riassegnate ai pertinenti stati di previsione,
per essere destinate alle finalita' di cui al presente articolo.