Art. 2. 
 
                  Servizi di sicurezza sussidiaria 
 
 
  1. Ai fini di cui all'articolo 1 e nell'ambito delle strutture  ivi
indicate, possono essere svolti direttamente dagli enti o societa' di
gestione portuale,  dalle  societa'  ferroviarie  e  dei  servizi  di
trasporto in concessione, ovvero mediante affidamento ad istituti  di
vigilanza privata, con l'impiego, in  entrambi  i  casi,  di  guardie
particolari giurate, i seguenti servizi: 
   a) servizi di vigilanza dei beni di proprieta' o  in  concessione,
di tutela del  patrimonio  aziendale  e  dei  beni  in  dotazione  al
personale di bordo; 
   b) servizi di videosorveglianza e teleallarme; 
   c) controllo radioscopico o con altri tipi di  apparecchiature  di
merci, bagaglio al seguito e plichi di corrieri; 
   d) controllo del materiale di  «catering»  e  delle  provviste  di
bordo nelle aree di produzione o confezionamento; 
   e) vigilanza ai depositi bagagli, merci, posta e catering; 
   f) scorta a bagagli, merci, posta, catering e provviste  di  bordo
da e per i vettori (navi e treni); 
   g) vigilanza dei mezzi di trasporto in sosta - navi, imbarcazioni,
treni, vagoni, autobus, ecc. - ai relativi depositi e controllo degli
accessi a bordo; 
   h) controllo a bordo finalizzato a rilevare  elementi  di  rischio
per la sicurezza - bagagli abbandonati, oggetti pericolosi, ecc. - ed
eventuali situazioni di criticita'; 
   i) controllo delle autorizzazioni  -  tesserini  portuali,  badge,
titoli di viaggio - che consentono l'accesso  alle  aree  del  sedime
portuale agli equipaggi  delle  navi,  al  personale  portuale  ed  a
qualsiasi soggetto che abbia necessita' di accedere a tali aree; 
   j)  ogni  altro  controllo  o  servizio  di   vigilanza   ritenuto
necessario  dalle  societa'  di  gestione  portuale,  dalle  societa'
ferroviarie, dalle societa' dei servizi di trasporto in  concessione,
per il cui espletamento non e'  richiesto  l'esercizio  di  pubbliche
potesta' o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia. 
  2. Nell'ambito dei piani di sicurezza delle stazioni ferroviarie  e
di quelli riguardanti i porti, elaborati  ai  sensi  del  Regolamento
(CE) n. 725/2004 e del decreto legislativo 6 novembre 2007,  n.  203,
approvati dai prefetti, comprendenti anche servizi di vigilanza e  di
controllo esercitati  a  mezzo  della  forza  pubblica,  gli  enti  o
societa' di gestione portuale, le societa' ferroviarie e le  societa'
dei servizi di trasporto in concessione  possono,  inoltre,  svolgere
direttamente, ovvero mediante affidamento ad  istituti  di  vigilanza
privata, con l'impiego, in entrambi i casi,  di  guardie  particolari
giurate, i seguenti servizi: 
   a) controllo  del  bagaglio  a  mano  e  delle  cose  portate  dai
passeggeri in partenza ed in transito, mediante l'utilizzo di portali
metal-detector (WTMD), metal-detector portatili (HHMD) e controlli  a
campione  radioscopici,  manuali  (tecnica  del   pat-down)   e   con
l'utilizzo di rilevatori di  tracce  di  esplosivi  (ETDS)  o  unita'
cinofile; 
   b) controllo radioscopico o con altri tipi di apparecchiature  dei
bagagli da stiva, della merce e dei plichi dei corrieri espresso; 
   c) controllo ai varchi carrabili e pedonali dei  sedimi  portuali,
delle stazioni ferroviarie e delle autolinee  in  concessione  e  dei
relativi depositi, compresa la verifica dei titoli  di  accesso  alle
singole aree, ove previsti; 
   d) controllo dei veicoli all'imbarco; 
   e) vigilanza presso i terminal passeggeri e merci. 
  3. I servizi di cui al comma 2 sono svolti sotto la vigilanza degli
organi di polizia competenti, in relazione a  quanto  previsto  dalle
direttive vigenti in materia dei comparti di specialita' delle  Forze
di polizia, che procedono agli interventi che richiedono  l'esercizio
di pubbliche potesta'. 
  4. Possono essere inoltre affidati alle guardie particolari giurate
che fanno servizio  a  bordo  dei  treni  o  delle  navi  compiti  di
collaborazione al personale addetto all'esercizio, alla  custodia  ed
alla  manutenzione  dei  servizi  di  bordo,  con  esclusione   delle
attivita' di polizia ferroviaria e della navigazione. 
  5. Tutte le strutture di sicurezza privata e le guardie particolari
giurate che prestano servizio  negli  ambiti  indicati  dal  presente
decreto hanno il dovere di prestare, durante il servizio, la  massima
attenzione all'osservazione di quanto  possa  avere  rilievo  per  la
sicurezza dei cittadini e sono tenute a: 
   a) munire le proprie centrali operative di idonei collegamenti con
quelle dei competenti  organi  di  polizia,  utilizzando  sistemi  di
trasmissione idonei ad assicurare il rapido interscambio di dati e di
notizie; 
   b)  nelle  attivita'   di   vigilanza   o   controllo,   segnalare
immediatamente al competente organo di polizia le notizie di  rilievo
per  l'ordine  e  la  sicurezza  pubblica  e  per  la  sicurezza  dei
cittadini, secondo le direttive all'uopo impartite  dal  Dipartimento
della pubblica sicurezza; 
   c) nelle attivita' di video-sorveglianza e teleallarme, conservare
e mettere immediatamente a disposizione  dell'autorita'  di  pubblica
sicurezza e degli organi di polizia giudiziaria  i  supporti  tecnici
contenenti dati di interesse per la  prevenzione  e  repressione  dei
reati, secondo le direttive all'uopo impartite dal Dipartimento della
pubblica sicurezza. 
 
          Nota all'art. 2:
             - Per gli estremi del regolamento (CE) n. 725/2004 e del
          decreto  legislativo  6 novembre 2007, n. 203, si vedano le
          note alle premesse.