Art. 3.

              Condizioni e modalita' per lo svolgimento


  1.  I servizi indicati nell'articolo 2, commi 1 e 2, possono essere
svolti,  previo  accertamento da parte del prefetto della sussistenza
dei  requisiti  di  cui  al  successivo  articolo  4,  dall'autorita'
portuale,  dagli  enti  o  societa' di gestione dei servizi portuali,
dalle  societa'  ferroviarie  e  dalle  societa' concessionarie degli
altri  servizi di trasporto, che li espletano direttamente o mediante
propria  articolazione  organizzativa,  a norma dell'articolo 133 del
T.U.L.P.S.,  ovvero  possono essere affidati ad istituti di vigilanza
in  possesso della licenza di cui all'articolo 134 del predetto testo
unico.  In  entrambi  i  casi,  i  servizi  sono espletati a mezzo di
guardie particolari giurate.
  2.  Le  modalita'  di  espletamento  dei servizi sono approvate dal
Questore,  sulla  base  delle  direttive  tecnico-operative  all'uopo
impartite  dal  Ministero  dell'interno - Dipartimento della pubblica
sicurezza,  in relazione a quanto previsto dal regio decreto-legge 26
settembre  1935, n. 1952 convertito nella legge 19 marzo 1936, n. 508
e dal regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, convertito nella
legge 3 aprile 1937, n. 526.
  3.  Il  prefetto,  all'esito  degli accertamenti di cui al comma 1,
impartisce   le   prescrizioni   eventualmente  necessarie.  Analoghe
prescrizioni   possono   essere   imposte   dal   Questore   all'atto
dell'approvazione delle modalita' di espletamento dei servizi, di cui
al comma 2.
  4. Ove si verifichino situazioni particolari di crisi o di minaccia
alla  sicurezza  dei  trasporti,  anche  per  effetto  di contingenti
emergenze  internazionali,  l'autorita'  di pubblica sicurezza adotta
ogni  ulteriore  misura  ritenuta  necessaria  e richiede ai soggetti
affidatari  dei  servizi  di  controllo  l'attuazione delle misure di
sicurezza  occorrenti,  che  non  comportino l'esercizio di pubbliche
funzioni, anche se non siano contemplate dal presente decreto.
 
          Nota all'art. 3:
             -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli 133 e 134 del
          citato regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:
             «Art.   133.   -  Gli  enti  pubblici,  gli  altri  enti
          collettivi   e   i   privati   possono   destinare  guardie
          particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprieta'
          mobiliari od immobiliari.
             Possono   anche,   con  l'autorizzazione  del  Prefetto,
          associarsi  per la nomina di tali guardie da destinare alla
          vigilanza o custodia in comune delle proprieta' stesse.».
             «Art.  134.  -  Senza licenza del Prefetto e' vietato ad
          enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di
          proprieta'   mobiliari   od   immobiliari   e  di  eseguire
          investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per
          conto di privati.
             Salvo  il  disposto  dell'art.  11,  la licenza non puo'
          essere   conceduta   alle   persone   che  non  abbiano  la
          cittadinanza   italiana   ovvero   di   uno   Stato  membro
          dell'Unione  europea  o  siano  incapaci  di  obbligarsi  o
          abbiano riportato condanna per delitto non colposo.
             I  cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea
          possono   conseguire  la  licenza  per  prestare  opera  di
          vigilanza  o  custodia di beni mobiliari o immobiliari alle
          stesse condizioni previste per i cittadini italiani.
             Il   regolamento   di  esecuzione  individua  gli  altri
          soggetti,  ivi  compreso  l'institore,  o chiunque eserciti
          poteri  di  direzione,  amministrazione  o  gestione  anche
          parziale  dell'istituto  o  delle  sue  articolazioni,  nei
          confronti  dei  quali  sono accertati l'assenza di condanne
          per  delitto  non  colposo  e  gli altri requisiti previsti
          dall'art. 11 del presente testo unico, nonche' dall'art. 10
          della legge 31 maggio 1965, n. 575.
             La  licenza non puo' essere conceduta per operazioni che
          importano   un   esercizio  di  pubbliche  funzioni  o  una
          menomazione della liberta' individuale.».
             -  Il  regio  decreto-legge  26 settembre 1935, n. 1952,
          convertito  nella  legge  19  marzo  1936,  n.  508,  reca:
          «Disciplina del servizio delle guardie particolari giurate»
          ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 novembre 1935,
          n. 272.
             -  Il  regio  decreto-legge  12  novembre 1936, n. 2144,
          convertito  nella  legge  3  aprile  1937,  n.  526,  reca:
          «Disciplina  degli  Istituti  di  vigilanza  privata» ed e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 29 dicembre 1936, n.
          300.