Art. 3. Condizioni e modalita' per lo svolgimento 1. I servizi indicati nell'articolo 2, commi 1 e 2, possono essere svolti, previo accertamento da parte del prefetto della sussistenza dei requisiti di cui al successivo articolo 4, dall'autorita' portuale, dagli enti o societa' di gestione dei servizi portuali, dalle societa' ferroviarie e dalle societa' concessionarie degli altri servizi di trasporto, che li espletano direttamente o mediante propria articolazione organizzativa, a norma dell'articolo 133 del T.U.L.P.S., ovvero possono essere affidati ad istituti di vigilanza in possesso della licenza di cui all'articolo 134 del predetto testo unico. In entrambi i casi, i servizi sono espletati a mezzo di guardie particolari giurate. 2. Le modalita' di espletamento dei servizi sono approvate dal Questore, sulla base delle direttive tecnico-operative all'uopo impartite dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, in relazione a quanto previsto dal regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952 convertito nella legge 19 marzo 1936, n. 508 e dal regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, convertito nella legge 3 aprile 1937, n. 526. 3. Il prefetto, all'esito degli accertamenti di cui al comma 1, impartisce le prescrizioni eventualmente necessarie. Analoghe prescrizioni possono essere imposte dal Questore all'atto dell'approvazione delle modalita' di espletamento dei servizi, di cui al comma 2. 4. Ove si verifichino situazioni particolari di crisi o di minaccia alla sicurezza dei trasporti, anche per effetto di contingenti emergenze internazionali, l'autorita' di pubblica sicurezza adotta ogni ulteriore misura ritenuta necessaria e richiede ai soggetti affidatari dei servizi di controllo l'attuazione delle misure di sicurezza occorrenti, che non comportino l'esercizio di pubbliche funzioni, anche se non siano contemplate dal presente decreto.
Nota all'art. 3: - Si riporta il testo degli articoli 133 e 134 del citato regio decreto 18 giugno 1931, n. 773: «Art. 133. - Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprieta' mobiliari od immobiliari. Possono anche, con l'autorizzazione del Prefetto, associarsi per la nomina di tali guardie da destinare alla vigilanza o custodia in comune delle proprieta' stesse.». «Art. 134. - Senza licenza del Prefetto e' vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprieta' mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati. Salvo il disposto dell'art. 11, la licenza non puo' essere conceduta alle persone che non abbiano la cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro dell'Unione europea o siano incapaci di obbligarsi o abbiano riportato condanna per delitto non colposo. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono conseguire la licenza per prestare opera di vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani. Il regolamento di esecuzione individua gli altri soggetti, ivi compreso l'institore, o chiunque eserciti poteri di direzione, amministrazione o gestione anche parziale dell'istituto o delle sue articolazioni, nei confronti dei quali sono accertati l'assenza di condanne per delitto non colposo e gli altri requisiti previsti dall'art. 11 del presente testo unico, nonche' dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. La licenza non puo' essere conceduta per operazioni che importano un esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della liberta' individuale.». - Il regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952, convertito nella legge 19 marzo 1936, n. 508, reca: «Disciplina del servizio delle guardie particolari giurate» ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 novembre 1935, n. 272. - Il regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, convertito nella legge 3 aprile 1937, n. 526, reca: «Disciplina degli Istituti di vigilanza privata» ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1936, n. 300.