Art. 6.

                     Addestramento del personale


  1. I soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi di sicurezza
sussidiaria   di   cui   al   presente   decreto   devono  provvedere
all'addestramento del personale addetto ai controlli di sicurezza, il
cui  contingente  deve  essere numericamente adeguato alle specifiche
esigenze,  organizzando specifici corsi teorico-pratici, anche per il
tramite  di  organizzazioni  esterne.  La  durata  di  tali  corsi e'
commisurata  alle  mansioni alle quali l'addetto alla sicurezza sara'
adibito.
  2.   Il   Ministero  dell'interno  -  Dipartimento  della  pubblica
sicurezza  provvede  a  definire  i  programmi  di  addestramento del
personale,  differenziati  a  seconda  delle  mansioni  alle quali il
personale   sara'  adibito.  Detti  programmi  dovranno  prevedere  i
seguenti argomenti:
   a)  normativa  nazionale ed internazionale in materia di sicurezza
degli impianti e dei trasporti marittimi e ferroviari;
   b)  principi  in materia di legislazione di pubblica sicurezza con
particolare riferimento alla disciplina delle armi e degli esplosivi,
delle  funzioni  di  pubblica  sicurezza  e  di  polizia giudiziaria,
nonche' sul ruolo e le funzioni della polizia di frontiera.
  3.   I   programmi,   opportunamente   differenziati   in   ragione
dell'impiego, si rivolgono:
   a) al personale con mansioni di direttore tecnico;
   b) al personale addetto ai servizi di controllo e di sicurezza;
   c) al personale addetto a compiti esclusivamente tecnici.
  4.  L'accertamento  dei  requisiti  addestrativi  degli  addetti ai
controlli  di  sicurezza e' effettuato, previa richiesta dei soggetti
autorizzati,  da  una  apposita  commissione  nominata  dal  prefetto
competente  per  territorio, presieduta da un funzionario di pubblica
sicurezza designato dal questore e composta da:
   a) un esperto delle tecniche impiegate nei sistemi di controllo di
sicurezza,  quali  i  controlli  radiogeni,  EDS, EDDS, rilevatori di
vapori e particellari, camere di decompressione, metal-detector fissi
e portatili;
   b) un componente esperto di una lingua straniera;
   c)  un componente designato dal dirigente o comandante dello scalo
ferroviario o marittimo;
   d)  un  componente  del  competente  ufficio  di specialita' della
Polizia di Stato;
   e)  un  componente  designato dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, per gli aspetti di specifico interesse.
  5. Le prove d'esame consistono:
   a)  in  un  colloquio  sulle materie del programma di formazione e
sulla conoscenza della lingua straniera;
   b)  in una prova pratica finalizzata all'accertamento del corretto
utilizzo  delle  apparecchiature  e delle altre tecniche in relazione
alle  mansioni  di  sicurezza che ciascun dipendente sara' chiamato a
svolgere.