Art. 7. Vigilanza, ispezioni e controlli 1. Oltre a quanto previsto dai regi decreti-legge 26 settembre 1935, n. 1952 e 12 novembre 1936, n. 2144, il Dipartimento della pubblica sicurezza esercita le funzioni di vigilanza e di controllo sui servizi previsti dal presente decreto, sugli addetti, sui macchinari e sulle misure adottate, con particolare riferimento alla funzionalita' del servizio ed al rispetto degli standard richiesti, mediante un nucleo di ispettori esperti, designati in base alle specifiche competenze nei settori di Polizia di Frontiera, Polizia Amministrativa, Polizia Ferroviaria e Polizia Scientifica. 2. Ferme restando le disposizioni di legge o di regolamento da applicarsi in caso di violazioni commesse dai titolari delle licenze di cui all'articolo 3 e dai soggetti muniti della qualifica di guardia particolare giurata, le infrazioni al presente regolamento costituiscono abuso della persona autorizzata, ai sensi dell'articolo 10 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni e possono comportare la cessazione, anche immediata, in tutto o in parte dei servizi a titolo temporaneo o definitivo.
Nota all'art. 7: - Per i riferimenti al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952 e al regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, si vedano le note all'art. 3. - Si riporta il testo dell'art. 10 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773: «Art. 10. - Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata.».