Art. 7.

                  Vigilanza, ispezioni e controlli


  1.  Oltre  a  quanto  previsto  dai regi decreti-legge 26 settembre
1935,  n.  1952  e  12  novembre 1936, n. 2144, il Dipartimento della
pubblica  sicurezza  esercita le funzioni di vigilanza e di controllo
sui  servizi  previsti  dal  presente  decreto,  sugli  addetti,  sui
macchinari  e sulle misure adottate, con particolare riferimento alla
funzionalita'  del  servizio ed al rispetto degli standard richiesti,
mediante  un  nucleo  di  ispettori  esperti,  designati in base alle
specifiche  competenze  nei  settori di Polizia di Frontiera, Polizia
Amministrativa, Polizia Ferroviaria e Polizia Scientifica.
  2.  Ferme  restando  le  disposizioni  di legge o di regolamento da
applicarsi  in caso di violazioni commesse dai titolari delle licenze
di  cui  all'articolo  3  e  dai  soggetti  muniti della qualifica di
guardia  particolare  giurata,  le infrazioni al presente regolamento
costituiscono abuso della persona autorizzata, ai sensi dell'articolo
10  del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni
e  possono  comportare  la cessazione, anche immediata, in tutto o in
parte dei servizi a titolo temporaneo o definitivo.
 
          Nota all'art. 7:
             -  Per i riferimenti al regio decreto-legge 26 settembre
          1935, n. 1952 e al regio decreto-legge 12 novembre 1936, n.
          2144, si vedano le note all'art. 3.
             -  Si riporta il testo dell'art. 10 del regio decreto 18
          giugno 1931, n. 773:
             «Art.  10. - Le autorizzazioni di polizia possono essere
          revocate  o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso
          della persona autorizzata.».