Art. 57. Modifica all'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «fondamentale ed accessorio» sono inserite le seguenti: «fatto salvo quanto previsto all'articolo 40, commi 3-ter e 3-quater, e all'articolo 47-bis, comma 1,»; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati: a) alla performance individuale; b) alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unita' organizzative o aree di responsabilita' in cui si articola l'amministrazione; c) all'effettivo svolgimento di attivita' particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute.»; c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Per premiare il merito e il miglioramento della performance dei dipendenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono destinate, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, apposite risorse nell'ambito di quelle previste per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.».
Nota all'art. 57: - Per il riferimento all'art. 45 del gia' citato decreto legislativo n. 165 del 2001, cosi' come modificato dal presente decreto legislativo, vedasi in note all'art. 21.