Art. 72. Abrogazioni 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) articolo 71, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; b) articoli da 502 a 507 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; c) l'articolo 56 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. All'articolo 5, comma 4, della legge 27 marzo 2001, n. 97, le parole: «, salvi termini diversi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro,» sono soppresse.
Nota all'art. 72: - Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 5, della legge 27 marzo 2001, n. 97, cosi' come modificato dal presente decreto legislativo: «4. Salvo quanto disposto dall'art. 32-quinquies del codice penale, nel caso sia pronunciata sentenza penale irrevocabile di condanna nei confronti dei dipendenti indicati nel comma 1 dell'art. 3, ancorche' a pena condizionalmente sospesa, l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego puo' essere pronunciata a seguito di procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve avere inizio o, in caso di intervenuta sospensione, proseguire entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione o all'ente competente per il procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve concludersi, [salvi termini diversi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro,] entro centottanta giorni decorrenti dal termine di inizio o di proseguimento, fermo quanto disposto dall'art. 653 del codice di procedura penale.».