Art. 2

                  Trasferimenti erariali ai comuni

  1.  Ai  fini  della  riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai
commi  39  e  46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.
286,  i  comuni trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo
2010  e  a  pena di decadenza, al Ministero dell'interno una apposita
certificazione  del  maggiore  gettito  accertato a tutto l'anno 2009
dell'imposta comunale sugli immobili, derivante dall'applicazione dei
commi  da  33  a  38, nonche' da 40 a 45 dello stesso articolo 2, con
modalita' e termini stabiliti con decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno.
  2.  Per  l'anno 2009, fatti salvi eventuali conguagli, il Ministero
dell'interno e' autorizzato a corrispondere ad ogni singolo comune, a
titolo  di  acconto,  un  contributo pari all'ottanta per cento della
differenza   tra   l'importo   certificato   per  l'anno  2007  e  la
corrispondente  riduzione  del  contributo  ordinario  operata per il
medesimo anno.