Art. 2 
 
                        Disposizioni generali 
 
  1.  La  valutazione  della   percentuale   d'invalidita'   di   cui
all'articolo 6, comma 1, della  legge  3  agosto  2004,  n.  206,  e'
espressa in una  percentuale  unica  d'invalidita',  comprensiva  del
riconoscimento del danno biologico e morale. 
  2. Ai fini della valutazione di cui al comma  1,  gli  accertamenti
sanitari,  sono  effettuati  dalla  competente   commissione   medica
ospedaliera della  sanita'  militare  o  dalle  apposite  commissioni
sanitarie di nomina consolare, ai sensi dell'articolo 5  del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510. 
  3. Ai fini dell'espletamento degli accertamenti  sanitari,  nonche'
delle modalita' di svolgimento dei lavori delle commissioni di cui al
comma 2, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di  cui
al decreto del Capo del Dipartimento  dell'Amministrazione  generale,
del personale e dei  servizi  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze in data 12 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 23 febbraio 2004, n. 44, adottato in attuazione del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001,  n.  461,  e  successive
modificazioni. 
 
              - Per il riferimento all'art. 6, comma 1, della legge 3
          agosto 2004, n. 206, si vedano le note alle premesse. 
              -  Per  il  riferimento  all'art.  5  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28  luglio  1999,  n.  510,  si
          vedano le note alle premesse. 
              -   Il    decreto    del    Capo    del    Dipartimento
          dell'amministrazione generale, del personale e dei  servizi
          del Ministero dell'economia e  delle  finanze  12  febbraio
          2004, recante  «Criteri  organizzativi  per  l'assegnazione
          delle domande agli organismi di accertamento  sanitario  di
          cui all'art. 9 del decreto del Presidente della  Repubblica
          29 ottobre 2001, n. 461, ed  approvazione  dei  modelli  di
          verbale utilizzabili, anche  per  le  trasmissioni  in  via
          telematica,  con  le  specificazioni  sulle  tipologie   di
          accertamenti  sanitari  eseguiti  e  sulle   modalita'   di
          svolgimento  dei  lavori»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 23 febbraio 2004, n. 44. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre
          2001, n.  461,  «Regolamento  recante  semplificazione  dei
          procedimenti per il riconoscimento della  dipendenza  delle
          infermita' da causa di servizio, per la  concessione  della
          pensione privilegiata  ordinaria  e  dell'equo  indennizzo,
          nonche' per il funzionamento e la composizione del comitato
          per le  pensioni  privilegiate  ordinarie»,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 2002, n. 5.