Art. 3 
 
              Criteri medico-legali per la valutazione 
                     dell'invalidita' permanente 
 
  l. Per l'accertamento dell'invalidita' si procede tenendo conto che
la percentuale d'invalidita' permanente (IP), riferita alla capacita'
lavorativa, e' attribuita scegliendo il valore  piu'  favorevole  tra
quello determinato in base alle tabelle per i gradi di invalidita'  e
relative modalita' d'uso approvate, in  conformita'  all'articolo  3,
comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407,  con  il  decreto  del
Ministro  della  sanita'  in  data  5  febbraio  1992,  e  successive
modificazioni, pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e quello  determinato  in  base
alle tabelle A, B, E ed F1 annesse al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e  successive  modificazioni,  e
relativi criteri applicativi. Alla classifica di cui  alle  categorie
della tabella A e alla tabella B sono equiparate le fasce percentuali
d'invalidita' permanente, riferite alla capacita' lavorativa, secondo
le  corrispondenze  indicate  nella  tabella  in  allegato  1.   Alle
invalidita' o mutilazioni di prima  categoria  della  tabella  A  che
risultino  contemplate  anche  nella  tabella   E   corrisponde   una
invalidita' permanente non inferiore al 100%. 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 3, della legge
          29  dicembre  1990,  n.  407  «Disposizioni   diverse   per
          l'attuazione della manovra di finanza pubblica  1991-1993»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31  dicembre  1990,  n.
          303: 
              «Art.  3  (Prestazioni  pensionistiche  a  favore   dei
          minorati civili). - 1-2 (Omissis). 
              3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore
          della presente legge, il Ministro della  sanita'  provvede,
          di concerto con i Ministri dell'interno  e  del  tesoro,  a
          stabilire  nuove  tabelle  per  i  gradi   dell'invalidita'
          civile, secondo i criteri della legislazione vigente.». 
              - Il decreto del  Ministro  della  Sanita'  5  febbraio
          1992, recante «Approvazione della nuova tabella  indicativa
          delle  percentuali  d'invalidita'  per  le  minorazioni   e
          malattie  invalidanti»,  e'  pubblicato   nel   supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 1992, n. 47. 
              - Per il riferimento al decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, si vedano le note alle
          premesse.