Art. 3 Criteri medico-legali per la valutazione dell'invalidita' permanente l. Per l'accertamento dell'invalidita' si procede tenendo conto che la percentuale d'invalidita' permanente (IP), riferita alla capacita' lavorativa, e' attribuita scegliendo il valore piu' favorevole tra quello determinato in base alle tabelle per i gradi di invalidita' e relative modalita' d'uso approvate, in conformita' all'articolo 3, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con il decreto del Ministro della sanita' in data 5 febbraio 1992, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e quello determinato in base alle tabelle A, B, E ed F1 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e relativi criteri applicativi. Alla classifica di cui alle categorie della tabella A e alla tabella B sono equiparate le fasce percentuali d'invalidita' permanente, riferite alla capacita' lavorativa, secondo le corrispondenze indicate nella tabella in allegato 1. Alle invalidita' o mutilazioni di prima categoria della tabella A che risultino contemplate anche nella tabella E corrisponde una invalidita' permanente non inferiore al 100%.
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 «Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1990, n. 303: «Art. 3 (Prestazioni pensionistiche a favore dei minorati civili). - 1-2 (Omissis). 3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanita' provvede, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, a stabilire nuove tabelle per i gradi dell'invalidita' civile, secondo i criteri della legislazione vigente.». - Il decreto del Ministro della Sanita' 5 febbraio 1992, recante «Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidita' per le minorazioni e malattie invalidanti», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 1992, n. 47. - Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, si vedano le note alle premesse.