Art. 4 
Criteri   medico-legali   per   la   rivalutazione   dell'invalidita'
  permanente, e per la determinazione del danno biologico e del danno
  morale 
  1. Per la  rivalutazione  delle  invalidita'  gia'  riconosciute  e
indennizzate, si procede secondo i seguenti criteri e modalita': 
    a) la percentuale d'invalidita' permanente  (IP),  riferita  alla
capacita'  lavorativa,  e'   attribuita   secondo   quanto   indicato
all'articolo  3.  Resta  salva  l'applicazione   di   altri   criteri
tabellari, adottati in sede di prima valutazione, se piu' favorevoli; 
    b) la percentuale del danno biologico (DB) e' determinata in base
alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di  cui
agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni; 
    c) la determinazione della  percentuale  del  danno  morale  (DM)
viene effettuata, caso per caso, tenendo conto  della  entita'  della
sofferenza e del turbamento dello  stato  d'animo,  oltre  che  della
lesione  alla  dignita'  della  persona,  connessi  ed  in   rapporto
all'evento dannoso, fino ad un massimo dei 2/3 del valore percentuale
del danno biologico; 
    d) la percentuale unica di  invalidita'  indicante  l'invalidita'
complessiva (IC), di cui all'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n.
206, che in ogni caso non puo'  superare  la  misura  del  cento  per
cento, e' data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del
danno morale e del valore, se positivo, risultante  dalla  differenza
tra la percentuale di invalidita' riferita alla capacita'  lavorativa
e la percentuale del danno biologico: IC= DB+DM+ (IP-DB). 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 138, comma  1,  e  139,
          comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209,
          «Codice  delle  assicurazioni  private»,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239: 
              «Art. 138 (Danno biologico per  lesioni  di  non  lieve
          entita'). 1. - Con decreto del Presidente della Repubblica,
          previa  deliberazione  del  Consiglio  dei   Ministri,   su
          proposta del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
          Ministro delle attivita' produttive, con  il  Ministro  del
          lavoro e delle politiche sociali e con  il  Ministro  della
          giustizia,  si  provvede  alla   predisposizione   di   una
          specifica  tabella  unica  su  tutto  il  territorio  della
          Repubblica: 
                a)  delle  menomazioni  alla  integrita'  psicofisica
          comprese tra dieci e cento punti; 
                b)  del  valore  pecuniario  da  attribuire  ad  ogni
          singolo punto di invalidita' comprensiva  dei  coefficienti
          di variazione corrispondenti all'eta' del soggetto leso. 
              4. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, su  proposta  del
          Ministro della salute, di  concerto  con  il  Ministro  del
          lavoro e delle politiche sociali,  con  il  Ministro  della
          giustizia e con il Ministro delle attivita' produttive,  si
          provvede alla  predisposizione  di  una  specifica  tabella
          delle menomazioni alla integrita' psicofisica comprese  tra
          uno e nove punti di invalidita'.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 3  agosto
          2004, n. 206: 
              «Art. 6.  -  1.  Le  percentuali  di  invalidita'  gia'
          riconosciute e indennizzate  in  base  ai  criteri  e  alle
          disposizioni della normativa vigente alla data  di  entrata
          in vigore della  presente  legge  sono  rivalutate  tenendo
          conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico  e  del
          riconoscimento del danno biologico e morale. Per le  stesse
          finalita' e' autorizzata  la  spesa  di  300.000  euro  per
          l'anno 2004. 
              2. Alle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di
          tale matrice e ai loro familiari e'  assicurata  assistenza
          psicologica  a  carico  dello  Stato.  A   tale   fine   e'
          autorizzata la spesa di 50.000 euro a  decorrere  dall'anno
          2004. ».