Art. 4 Criteri medico-legali per la rivalutazione dell'invalidita' permanente, e per la determinazione del danno biologico e del danno morale 1. Per la rivalutazione delle invalidita' gia' riconosciute e indennizzate, si procede secondo i seguenti criteri e modalita': a) la percentuale d'invalidita' permanente (IP), riferita alla capacita' lavorativa, e' attribuita secondo quanto indicato all'articolo 3. Resta salva l'applicazione di altri criteri tabellari, adottati in sede di prima valutazione, se piu' favorevoli; b) la percentuale del danno biologico (DB) e' determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni; c) la determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entita' della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignita' della persona, connessi ed in rapporto all'evento dannoso, fino ad un massimo dei 2/3 del valore percentuale del danno biologico; d) la percentuale unica di invalidita' indicante l'invalidita' complessiva (IC), di cui all'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206, che in ogni caso non puo' superare la misura del cento per cento, e' data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidita' riferita alla capacita' lavorativa e la percentuale del danno biologico: IC= DB+DM+ (IP-DB).
- Si riporta il testo dell'art. 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, «Codice delle assicurazioni private», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239: «Art. 138 (Danno biologico per lesioni di non lieve entita'). 1. - Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica: a) delle menomazioni alla integrita' psicofisica comprese tra dieci e cento punti; b) del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidita' comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all'eta' del soggetto leso. 4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle attivita' produttive, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrita' psicofisica comprese tra uno e nove punti di invalidita'.». - Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206: «Art. 6. - 1. Le percentuali di invalidita' gia' riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale. Per le stesse finalita' e' autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2004. 2. Alle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro familiari e' assicurata assistenza psicologica a carico dello Stato. A tale fine e' autorizzata la spesa di 50.000 euro a decorrere dall'anno 2004. ».