Art. 5 
 
                      Disposizioni transitorie  
 
  1. Fino alla data di predisposizione delle tabelle  di  menomazione
di cui agli articoli 138, comma  1,  e  139,  comma  4,  del  decreto
legislativo 7 settembre  2005,  n.  209,  la  percentuale  del  danno
biologico e' determinata in base alla  tabella  delle  menomazioni  e
relativi criteri applicativi, approvata con decreto del Ministro  del
lavoro e della previdenza sociale in data 12 luglio 2000,  pubblicato
nel supplemento ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  172  del  25
luglio 2000, e successive modificazioni;  la  percentuale  del  danno
biologico, cosi' determinata, puo'  essere  aumentata  da  parte  dei
competenti organismi sanitari ai sensi degli articoli 138, comma 3, e
139, comma 3, del decreto legislativo n. 209 del 2005. 
  2. Dopo l'adozione delle tabelle di cui agli articoli 138, comma 1,
e 139, comma 4, del decreto legislativo n. 209 del 2005, si  procede,
previa  domanda  degli   interessati,   ovvero   dell'amministrazione
competente, ad una nuova determinazione della invalidita', qualora la
percentuale di danno biologico, applicando i nuovi criteri tabellari,
sia piu' favorevole. 
 
              - Per il riferimento all'art. 138, comma 1, del decreto
          legislativo  7  settembre  2005,  n.  209   «Codice   delle
          assicurazioni private», si vedano le note all'art. 4. 
              - Per il riferimento all'art. 139, comma 4, del decreto
          legislativo  7  settembre  2005,  n.  209   «Codice   delle
          assicurazioni private», si vedano le note all'art. 4. 
              - Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
          sociale  del  12  luglio  2000,  recante  «Approvazione  di
          "Tabella  delle  menomazioni";  "Tabella  indennizzo  danno
          biologico"; "Tabella dei coefficienti", relative  al  danno
          biologico ai fini della  tutela  dell'assicurazione  contro
          gli infortuni e le malattie  professionali»  e'  pubblicato
          nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 25 luglio
          2000, n. 172. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  138,  comma  3,  del
          decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 «Codice  delle
          assicurazioni private»: 
              «Art. 138 (Danno biologico per  lesioni  di  non  lieve
          entita'). - 1-2 (Omissis). 
                3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera
          rilevante   su   specifici   aspetti   dinamico-relazionali
          personali, l'ammontare del danno determinato ai sensi della
          tabella unica nazionale puo' essere aumentato  dal  giudice
          sino al trenta per cento, con equo e motivato apprezzamento
          delle condizioni soggettive del danneggiato.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  139,  comma  3,  del
          decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 «Codice  delle
          assicurazioni private»: 
              «Art.  139  (Danno  biologico  per  lesioni  di   lieve
          entita'). - 1-2 (Omissis). 
                3. L'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi
          del comma 1 puo' essere aumentato dal giudice in misura non
          superiore ad un quinto, con equo e  motivato  apprezzamento
          delle condizioni soggettive del danneggiato.».