Art. 6 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. A fare data dall'entrata in vigore del presente  regolamento  le
commissioni mediche  provvedono  all'accertamento  delle  invalidita'
secondo quanto previsto agli articoli 3 e 4. 
  2. Nei casi di applicazione dell'articolo 6, comma 1, della legge 3
agosto 2004, n. 206, le  valutazioni  delle  invalidita'  operate  in
difformita'  alle  disposizioni  del  presente  regolamento,  possono
formare oggetto  di  revisione  da  parte  dei  competenti  organismi
sanitari,  previa  domanda  degli  interessati  agli   uffici   delle
amministrazioni   competenti.   In   ogni   caso,   la    percentuale
d'invalidita' non puo' essere rideterminata  in  misura  inferiore  a
quella per la  quale  si  e'  gia'  provveduto  all'attribuzione  dei
benefici richiesti, ovvero a quella stabilita in sede giudiziale.  Le
domande, presentate a partire dalla data di entrata in  vigore  della
legge  n.  206  del  2004,  cui  non   sia   seguito   l'accertamento
medico-legale da parte delle commissioni di cui all'articolo 2, comma
2, per sopravvenuto decesso  del  danneggiato,  sono  da  considerare
utilmente prodotte per la determinazione della nuova  percentuale  di
invalidita', comprensiva del danno biologico e morale. 
  Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara'  inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 30 ottobre 2009 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                    Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri 
 
                                      La Russa, Ministro della difesa 
 
                                        Maroni, Ministro dell'interno 
 
                                     Alfano, Ministro della giustizia 
 
 Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 
 
                     Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 
Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2009 
Ministeri istituzionali, registro n. 10, Difesa, foglio n. 245 
 
              - Per il riferimento all'art. 6, comma 1, della legge 3
          agosto 2004, n. 206, si vedano le note alle premesse.