Art. 10 Indennita' e compensi 1. Le indennita' di carica del Presidente e del Direttore Generale sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima attuazione sono confermate le indennita' percepite. 2. Ai tre componenti del Comitato direttivo spetta un'indennita' di importo pari al settanta per cento dell'indennita' del Presidente.