Art. 10 
 
                        Indennita' e compensi 
 
  1. Le indennita' di carica del Presidente e del Direttore  Generale
sono  determinate  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, su proposta del  Ministro  delegato,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di  prima  attuazione
sono confermate le indennita' percepite. 
  2. Ai tre componenti del Comitato direttivo spetta un'indennita' di
importo pari al settanta per cento dell'indennita' del Presidente.