Art. 12 
 
                         Dotazione organica 
 
  1. La dotazione organica e' determinata  nell'allegata  Tabella  A,
che costituisce parte integrante del presente  decreto.  Con  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del  Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  la  dotazione  organica  di
DigitPA puo' essere rideterminata, nei  limiti  delle  disponibilita'
economiche e  nel  rispetto  dei  vincoli  previsti  dalla  normativa
vigente in materia di  organici  e  di  assunzioni  di  personale,  a
seguito dell'approvazione del Piano triennale di cui all'articolo  3,
comma 1. 
  2. Per lo svolgimento dei  propri  compiti  istituzionali,  DigitPA
puo'  avvalersi,  nei  limiti  della  dotazione  organica   e   della
disponibilita' economica esistente,  di  personale  in  posizione  di
comando, distacco o fuori ruolo in misura non superiore ad  un  terzo
della dotazione organica.