Art. 12 Dotazione organica 1. La dotazione organica e' determinata nell'allegata Tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la dotazione organica di DigitPA puo' essere rideterminata, nei limiti delle disponibilita' economiche e nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di organici e di assunzioni di personale, a seguito dell'approvazione del Piano triennale di cui all'articolo 3, comma 1. 2. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, DigitPA puo' avvalersi, nei limiti della dotazione organica e della disponibilita' economica esistente, di personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo in misura non superiore ad un terzo della dotazione organica.