Art. 13 
 
               Contingente di personale con contratti 
                        di lavoro flessibile 
 
  1. Per lo svolgimento dei  propri  compiti  istituzionali,  DigitPA
puo' ricorrere, nei limiti della disponibilita' economica  esistente,
alla stipula di contratti di lavoro  flessibile  per  un  numero  non
superiore a trenta unita'. In sede di prima  attuazione,  nel  limite
temporale di cui all'articolo 16, comma  3,  il  numero  massimo  del
personale di cui al presente comma e' fissato  nel  limite  di  dieci
unita'. 
  2. I contratti di cui al  comma  1  possono  essere  stipulati,  in
misura non superiore a dieci, con esperti nelle materie di competenza
dell'Ente, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo
n. 165 del 2001. Il trattamento economico degli esperti, stabilito in
tre fasce retributive definite da apposito decreto del  Ministro  per
la pubblica amministrazione  e  l'innovazione,  di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze, previa delibera del Comitato
direttivo,  e'  determinato  in   relazione   alla   professionalita'
posseduta e alle funzioni che si intendono conferire. 
  3. I restanti venti contratti di lavoro di  cui  al  comma  1  sono
stipulati nel rispetto dell'articolo 36 del  decreto  legislativo  n.
165 del 2001. 
  4.  Il  Piano  triennale  e  i   relativi   aggiornamenti   annuali
determinano il fabbisogno complessivo di personale da utilizzare  per
gli obiettivi in esso individuati,  nei  limiti  di  quanto  previsto
nella  tabella  A  e  successive  modifiche  e  delle  disponibilita'
economiche esistenti. 
  5. Per la realizzazione  di  progetti  di  innovazione  tecnologica
l'Ente puo',  altresi',  avvalersi  di  collaborazioni  coordinate  e
continuative nonche' di incarichi di studio e  consulenza,  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  7,  comma  6,  del
          decreto legislativo n. 165 del 2001: 
              «6.  Per  esigenze  cui  non  possono  far  fronte  con
          personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
          conferire incarichi individuali, con  contratti  di  lavoro
          autonomo,   di   natura   occasionale   o   coordinata    e
          continuativa,  ad  esperti  di  particolare  e   comprovata
          specializzazione  anche  universitaria,  in  presenza   dei
          seguenti presupposti di legittimita': 
                a) l'oggetto  della  prestazione  deve  corrispondere
          alle      competenze      attribuite       dall'ordinamento
          all'amministrazione conferente,  ad  obiettivi  e  progetti
          specifici e determinati e deve risultare  coerente  con  le
          esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente; 
                b)  l'amministrazione  deve   avere   preliminarmente
          accertato  l'impossibilita'  oggettiva  di  utilizzare   le
          risorse umane disponibili al suo interno; 
                c) la prestazione deve essere di natura temporanea  e
          altamente qualificata; 
                d) devono essere preventivamente determinati  durata,
          luogo, oggetto e compenso della collaborazione. 
              Si   prescinde   dal   requisito    della    comprovata
          specializzazione universitaria in caso di  stipulazione  di
          contratti  di  collaborazione  di  natura   occasionale   o
          coordinata e continuativa per attivita' che debbano  essere
          svolte da professionisti iscritti in ordini o  albi  o  con
          soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo,
          dei  mestieri  artigianali  o  dell'attivita'   informatica
          nonche' a supporto dell'attivita' didattica e  di  ricerca,
          per i servizi di orientamento, compreso il collocamento,  e
          di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto
          legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purche' senza  nuovi
          o maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica,  ferma
          restando la necessita' di accertare la maturata  esperienza
          nel settore. 
              Il ricorso a contratti di collaborazione  coordinata  e
          continuativa per lo svolgimento  di  funzioni  ordinarie  o
          l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e'
          causa di responsabilita' amministrativa  per  il  dirigente
          che  ha  stipulato  i   contratti.   Il   secondo   periodo
          dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004,
          n. 168,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30
          luglio  2004,  n.  191,  e'  soppresso.  Si  applicano   le
          disposizioni  previste  dall'articolo  36,  comma  3,   del
          presente decreto.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  36,  del  decreto
          legislativo  30   marzo   2001,   n.   165   e   successive
          modificazioni: 
              «Art. 36 (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile) -
          1. Per le  esigenze  connesse  con  il  proprio  fabbisogno
          ordinario    le    pubbliche    amministrazioni    assumono
          esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a  tempo
          indeterminato  seguendo  le   procedure   di   reclutamento
          previste dall'articolo 35. 
              2. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali
          le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle  forme
          contrattuali flessibili di  assunzione  e  di  impiego  del
          personale previste dal codice  civile  e  dalle  leggi  sui
          rapporti di lavoro subordinato nell'impresa,  nel  rispetto
          delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando  la
          competenza   delle   amministrazioni   in    ordine    alla
          individuazione delle necessita' organizzative  in  coerenza
          con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i
          contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la
          materia dei contratti di lavoro a  tempo  determinato,  dei
          contratti di formazione  e  lavoro,  degli  altri  rapporti
          formativi e della somministrazione di lavoro ed  il  lavoro
          accessorio  di  cui  alla  lettera   d),   del   comma   1,
          dell'articolo 70, del decreto legislativo  n.  276/2003,  e
          successive modificazioni ed integrazioni,  in  applicazione
          di quanto previsto  dal  decreto  legislativo  6  settembre
          2001, n. 368, dall'articolo 3 del decreto-legge 30  ottobre
          1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
          dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16  del  decreto-legge
          16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla
          legge 19 luglio 1994, n. 451, dal  decreto  legislativo  10
          settembre  2003,   n.   276,   per   quanto   riguarda   la
          somministrazione di lavoro ed il lavoro accessorio  di  cui
          alla lettera d), del comma 1, dell'articolo 70 del medesimo
          decreto  legislativo  n.  276  del   2003,   e   successive
          modificazioni ed integrazioni, nonche' da  ogni  successiva
          modificazione o integrazione della relativa disciplina  con
          riferimento  alla   individuazione   dei   contingenti   di
          personale utilizzabile. Non  e'  possibile  ricorrere  alla
          somministrazione di  lavoro  per  l'esercizio  di  funzioni
          direttive e dirigenziali. 
              3. Al fine di combattere gli  abusi  nell'utilizzo  del
          lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla
          base di  apposite  istruzioni  fornite  con  Direttiva  del
          Ministro per la pubblica amministrazione  e  l'innovazione,
          le amministrazioni redigono, senza nuovi o  maggiori  oneri
          per la finanza pubblica, un analitico rapporto  informativo
          sulle  tipologie  di  lavoro   flessibile   utilizzate   da
          trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei
          di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui  al
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  286,  nonche'  alla
          Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della
          funzione pubblica  che  redige  una  relazione  annuale  al
          Parlamento.  Al  dirigente  responsabile  di  irregolarita'
          nell'utilizzo del lavoro flessibile non puo' essere erogata
          la retribuzione di risultato. 
              4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito
          del rapporto  di  cui  al  precedente  comma  3,  anche  le
          informazioni   concernenti   l'utilizzo   dei    lavoratori
          socialmente utili. 
              5.  In  ogni  caso,  la  violazione   di   disposizioni
          imperative  riguardanti   l'assunzione   o   l'impiego   di
          lavoratori, da parte delle pubbliche  amministrazioni,  non
          puo' comportare la costituzione di  rapporti  di  lavoro  a
          tempo   indeterminato    con    le    medesime    pubbliche
          amministrazioni,  ferma  restando  ogni  responsabilita'  e
          sanzione.  Il  lavoratore   interessato   ha   diritto   al
          risarcimento  del  danno  derivante  dalla  prestazione  di
          lavoro  in  violazione  di  disposizioni   imperative.   Le
          amministrazioni hanno  l'obbligo  di  recuperare  le  somme
          pagate  a  tale  titolo   nei   confronti   dei   dirigenti
          responsabili, qualora la violazione sia  dovuta  a  dolo  o
          colpa grave. I dirigenti che operano  in  violazione  delle
          disposizioni del presente articolo sono responsabili  anche
          ai sensi dell'articolo 21 del  presente  decreto.  Di  tali
          violazioni  si  terra'  conto  in   sede   di   valutazione
          dell'operato del dirigente ai  sensi  dell'articolo  5  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. 
              5-bis. Le disposizioni previste dall'articolo 5,  commi
          4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo  6
          settembre 2001, n.  368,  si  applicano  esclusivamente  al
          personale   reclutato   secondo   le   procedure   di   cui
          all'articolo  35,  comma  1,  lettera  b),   del   presente
          decreto.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 188, della
          legge 23 dicembre 2005, n. 266: 
              «188. Per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore  di
          sanita' (ISS), l'Istituto superiore per la prevenzione e la
          sicurezza del lavoro  (ISPESL),  l'Agenzia  per  i  servizi
          sanitari regionali (ASSR), l'Agenzia italiana  del  farmaco
          (AIFA), l'Agenzia spaziale italiana (ASI),  l'Ente  per  le
          nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), il  Centro
          nazionale per l'informatica nella pubblica  amministrazione
          (CNIPA), nonche' per le universita' e le  scuole  superiori
          ad ordinamento speciale e per gli istituti  zooprofilattici
          sperimentali, sono fatte comunque  salve  le  assunzioni  a
          tempo  determinato   e   la   stipula   di   contratti   di
          collaborazione coordinata e continuativa  per  l'attuazione
          di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica  ovvero
          di progetti finalizzati al miglioramento di  servizi  anche
          didattici per gli studenti, i cui  oneri  non  risultino  a
          carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del  Fondo
          di finanziamento degli enti o del  Fondo  di  finanziamento
          ordinario delle universita'.».