Art. 16 
 
           Disciplina transitoria in materia di personale 
 
  1. I dipendenti gia' assunti con contratto  a  tempo  indeterminato
transitano   direttamente   nel   ruolo    dell'Ente    sulla    base
dell'equiparazione di cui  alla  Tabella  B,  che  costituisce  parte
integrante del presente decreto. 
  2. Il personale non dirigenziale in posizione di comando,  distacco
o fuori ruolo presso il CNIPA alla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, puo' presentare domanda per l'immissione nel  ruolo
di DigitPA; la predetta immissione avviene nei limiti delle posizioni
di cui alla Tabella A  e  con  le  modalita'  definite  con  apposite
disposizioni deliberate  dal  Comitato  direttivo,  su  proposta  del
Direttore Generale e con  corrispondente  riduzione  delle  dotazioni
organiche degli Enti di provenienza, fermo restando  quanto  previsto
dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  3. In via  transitoria,  fino  alla  stipula  del  primo  contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto di riferimento e comunque
non  oltre  la  durata  del  contratto  individuale  in  essere,   il
personale, anche  con  qualifica  dirigenziale,  in  servizio  presso
l'Ente alla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  con
contratto a tempo indeterminato  o  determinato  o  in  posizione  di
comando, distacco o fuori ruolo, mantiene il trattamento economico in
godimento. Continua  ad  applicarsi  l'articolo  6  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1994, n. 609. 
  4. Il personale in servizio alla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto legislativo e' iscritto all'INPDAP, fatta  salva  la
facolta', da esercitare entro sei mesi dalla medesima data, di optare
per il mantenimento del diverso regime previdenziale in essere. 
  5. In sede di prima applicazione e fino alle delibere del  Comitato
direttivo, e comunque fino ad un massimo di dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, permane  l'attuale  struttura
organizzativa del CNIPA. 
  6. Al fine di  garantire  la  continuita'  e  la  funzionalita'  di
DigitPA, nelle more dell'espletamento delle procedure  concorsuali  e
comunque non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in  vigore
del   presente   decreto,   possono   essere   conferiti    incarichi
dirigenziali, nei limiti dei posti previsti nella dotazione organica,
con contratti di lavoro a tempo determinato. 
  7. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, si provvede alla costituzione dei nuovi organi. 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  30,  del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni: 
              «Art.  30   (Passaggio   diretto   di   personale   tra
          amministrazioni diverse) - 1.  Le  amministrazioni  possono
          ricoprire posti vacanti in organico mediante  cessione  del
          contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla  stessa
          qualifica in servizio  presso  altre  amministrazioni,  che
          facciano  domanda  di  trasferimento.  Le   amministrazioni
          devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilita' dei
          posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto
          di   personale   da   altre    amministrazioni,    fissando
          preventivamente i criteri di scelta.  Il  trasferimento  e'
          disposto   previo   parere   favorevole    dei    dirigenti
          responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale e'
          o sara' assegnato  sulla  base  della  professionalita'  in
          possesso del dipendente in relazione al posto  ricoperto  o
          da ricoprire. 
              1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma  2,  con
          decreto del Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
          l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze e previa intesa con la conferenza  unificata,
          sentite le confederazioni sindacali  rappresentative,  sono
          disposte le misure per agevolare i processi  di  mobilita',
          anche volontaria, per garantire l'esercizio delle  funzioni
          istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano
          carenze di organico. 
              2. I contratti collettivi nazionali possono definire le
          procedure e i criteri generali per l'attuazione  di  quanto
          previsto dal comma 1. In ogni caso sono nulli gli  accordi,
          gli atti o le clausole dei contratti  collettivi  volti  ad
          eludere l'applicazione del principio del previo esperimento
          di mobilita' rispetto al reclutamento di nuovo personale. 
              2-bis.   Le   amministrazioni,   prima   di   procedere
          all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
          copertura di posti vacanti in organico, devono attivare  le
          procedure di mobilita' di cui al comma 1,  provvedendo,  in
          via prioritaria, all'immissione in  ruolo  dei  dipendenti,
          provenienti  da  altre  amministrazioni,  in  posizione  di
          comando o di fuori ruolo,  appartenenti  alla  stessa  area
          funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
          delle  amministrazioni  in  cui   prestano   servizio.   Il
          trasferimento e' disposto, nei limiti  dei  posti  vacanti,
          con  inquadramento   nell'area   funzionale   e   posizione
          economica  corrispondente  a  quella  posseduta  presso  le
          amministrazioni di provenienza. 
              2-ter. L'immissione in ruolo di  cui  al  comma  2-bis,
          limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  e
          al  Ministero  degli  affari  esteri,  in   ragione   della
          specifica professionalita' richiesta ai propri  dipendenti,
          avviene  previa  valutazione  comparativa  dei  titoli   di
          servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati  o
          fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
          trasferimento,  nei   limiti   dei   posti   effettivamente
          disponibili. 
              2-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
          fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione
          della  specifica  professionalita'  richiesta   ai   propri
          dipendenti  puo'  procedere  alla  riserva  di   posti   da
          destinare  al  personale  assunto  con  ordinanza  per   le
          esigenze della Protezione civile  e  del  servizio  civile,
          nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo
          3, comma 59, della  legge  24  dicembre  2003,  n.  350,  e
          all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004,  n.
          311. 
              2-quinquies.  Salvo  diversa  previsione,   a   seguito
          dell'iscrizione   nel   ruolo    dell'amministrazione    di
          destinazione, al dipendente  trasferito  per  mobilita'  si
          applica  esclusivamente   il   trattamento   giuridico   ed
          economico,  compreso  quello   accessorio,   previsto   nei
          contratti collettivi  vigenti  nel  comparto  della  stessa
          amministrazione.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 6 del  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri 14  aprile  1994,  n.
          609: 
              «Art. 6 (Indennita' di funzione e lavoro straordinario)
          -   1.   In   attesa   delle   determinazioni   concernenti
          l'istituzione del ruolo dei dipendenti dell'Autorita' e  la
          regolamentazione del  personale  e  dell'ordinamento  delle
          carriere, al  personale  di  cui  all'art.  6  del  decreto
          legislativo  e   con   esclusivo   riferimento   a   quello
          proveniente dalle amministrazioni di cui all'art. 1,  comma
          1, del  decreto  legislativo,  compete  una  indennita'  di
          funzione non pensionabile pari al 50% della retribuzione in
          godimento,  con  esclusione  della  indennita'  integrativa
          speciale.  Detta  indennita'  e'  sostitutiva   di   quella
          attribuita al  personale  che  presta  servizio  presso  la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
              2.  In  attesa  dell'adozione  dei  regolamenti   sulla
          amministrazione  del  personale  e  sull'ordinamento  delle
          carriere, l'Autorita' autorizza il personale ad  effettuare
          prestazioni  di  lavoro  straordinario  nei  limiti   annui
          stabiliti per il personale in servizio presso la Presidenza
          del Consiglio dei Ministri.».