Art. 17 
 
                        Contabilita' speciale 
 
  1. L'Ente provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio
funzionamento e  delle  spese  per  la  realizzazione  di  programmi,
progetti ad esso affidati, nonche' di specifiche  finalita'  previste
per legge, avvalendosi di una contabilita' speciale. 
  2. La gestione finanziaria e' sottoposta  al  controllo  consuntivo
della Corte dei conti.