Art. 17 Contabilita' speciale 1. L'Ente provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento e delle spese per la realizzazione di programmi, progetti ad esso affidati, nonche' di specifiche finalita' previste per legge, avvalendosi di una contabilita' speciale. 2. La gestione finanziaria e' sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti.