Art. 18 
 
                               Entrate 
 
  1. Le entrate dell'Ente, iscritte in un'unica sezione del  bilancio
di previsione, sono costituite: 
    a) dal contributo finanziario ordinario dello Stato; 
    b) dalle assegnazioni e dai  contributi  da  parte  di  pubbliche
amministrazioni centrali e  locali  per  l'esecuzione  di  specifiche
iniziative; 
    c) dai  contributi  dell'Unione  europea  o  di  altri  organismi
internazionali per la partecipazione a programmi e progetti; 
    d) dai contratti stipulati con terzi pubblici e  privati  per  la
fornitura di servizi; 
    e)  dai  ricavi  ottenuti  attraverso  la  cessione  di  prodotti
dell'ingegno o di know-how; 
    f) da ogni altra eventuale entrata connessa alla sua attivita'  o
prevista dall'ordinamento; 
    g) dall'avanzo presunto dell'esercizio precedente; 
    h) entrate per partite di giro. 
  2. DigitPA destina una quota delle  risorse  di  cui  al  comma  1,
lettere a), b), c), f), g) ed h) al finanziamento delle assunzioni di
personale ai fini della copertura dei posti in dotazione organica. 
  3. Nell'ambito di gare o accordi quadro predisposti direttamente  o
con  altri  soggetti,  per  l'espletamento  delle  funzioni  di   cui
all'articolo 3,  DigitPA  riceve  dalle  amministrazioni  contraenti,
nell'ambito delle risorse  ordinariamente  destinate  all'innovazione
tecnologica, un contributo  forfetario  per  spese  di  funzionamento
secondo un importo determinato, in misura fissa ovvero  compresa  tra
un minimo e un massimo, con decreto del Presidente del Consiglio  dei
Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione  e
l'innovazione, in percentuale sul valore del contratto sottoscritto.