Art. 19 Eccedenze di bilancio 1. All'Ente si applicano, ove non diversamente disposto e per quanto compatibili con il presente decreto, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 2007, n. 110. I termini: «Collegio» o: «Collegio del CNIPA» presenti nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 110 del 2007 sono sostituiti da: «Comitato direttivo». I termini: «CNIPA», «Centro Nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione», «Centro» sono sostituiti con: «DigitPA». 2. Sono abrogate le seguenti norme del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 2007, n. 110: a) articolo 12, comma 4; b) articolo 29, comma 2; c) articolo 30; d) articolo 38, comma 8. 3. Qualora l'avanzo di esercizio di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 2007, n. 110, al netto delle somme vincolate, nonche' di quelle di cui al comma 5 del medesimo articolo e di cui all'articolo 15, comma 1, del medesimo decreto n. 110 del 2007, superi del dieci per cento l'importo della spesa sostenuta per il funzionamento, come risultante dal rendiconto finanziario, il Comitato direttivo delibera di versare l'eccedenza in entrata del bilancio dello Stato.
- Per il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 2007, n. 110, si rimanda alle note delle premesse. - Si riporta il testo degli articoli 12, 29 e 38 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 2007, n. 110, come modificati dal presente decreto: «Art. 12 (Avanzo di esercizio). - 1. La somma algebrica delle disponibilita' non impegnate e dei maggiori o minori accertamenti di entrata costituisce l'avanzo di esercizio. 2. L'ammontare dell'avanzo e' accertato in sede di rendiconto finanziario. 3. Il Collegio, dopo gli adempimenti previsti dal successivo art. 14, dispone con propria delibera il trasferimento, in tutto o in parte, dell'avanzo di esercizio al Fondo di riserva delle somme non impegnate relative al funzionamento. 4. (Abrogato). 5. Le somme rimaste inutilizzate a conclusione dei programmi e dei progetti di cui al successivo art. 15, possono essere destinate, con deliberazione del Collegio, al finanziamento di altri progetti entro il secondo esercizio finanziario successivo, ovvero versate in entrata del bilancio dello Stato.». «Art. 29 (Deliberazione di contrarre, sottoscrizione e approvazione del contratto). - 1. I contratti per l'acquisizione di servizi, forniture e lavori sono deliberati ai sensi del precedente art. 17. 2. (Abrogato)». «Art. 38 (Norme procedurali per l'acquisizione di beni e servizi in economia). - 1. La determinazione di acquisire beni o servizi in economia e' assunta dall'organo competente ad adottare la relativa deliberazione di spesa e reca l'indicazione dei presupposti che rendono possibile il ricorso al predetto sistema e dei motivi di opportunita' che lo giustificano nel caso concreto. 2. All'acquisizione di beni e servizi in economia provvede, di regola, la struttura competente per il funzionamento, che sceglie altresi' le imprese da invitare sulla base di criteri di trasparenza, competenza e concorrenza. L'invito e' inviato ad almeno cinque imprese. 3. Per le acquisizioni di beni e servizi di importo non superiori ad euro 20.000,00 IVA esclusa, e' sufficiente l'interpello di tre imprese. Non e' necessaria la richiesta di pluralita' di preventivi, nel caso di nota specialita' del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche e di mercato, ovvero se la spesa e' motivata da impellenti e imprevedibili esigenze ovvero nel caso di acquisti da parte dell'economo-cassiere di importo non superiore ad euro 1.000,00 IVA esclusa, autorizzati dal responsabile della struttura competente per il funzionamento. 4. La lettera di richiesta di preventivo contiene i seguenti elementi: a) oggetto della prestazione; b) modalita' di redazione del preventivo e termine per la ricezione dello stesso; c) eventuali garanzie; d) caratteristiche tecniche eventualmente descritte in apposito capitolato; e) qualita' e le modalita' di esecuzione; f) termine di esecuzione della prestazione; g) penalita' previste; h) modalita' di pagamento; i) criterio in base al quale sara' effettuata la scelta del contraente: la scelta e' effettuata, di norma, secondo il criterio del prezzo piu' basso; puo' farsi ricorso al criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, se le peculiarita' del bene o del servizio da acquisire l'impongano; in tale ultimo caso la lettera indica gli elementi e i parametri, in ordine di importanza, in base al quale avverra' la valutazione del preventivo; j) termine e modalita' per la presentazione del preventivo; k) dichiarazione che l'impresa deve rilasciare in ordine all'obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penalita' previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni; l) indicazione dell'unita' organizzativa responsabile del procedimento, nonche' il nominativo del responsabile; m) ogni ulteriore indicazione necessaria, avuto riguardo alla specificita' dell'acquisizione. 5. La richiesta di preventivo, di norma, e' inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e contestualmente per telefax, ovvero a mezzo di posta elettronica certificata. 6. Il preventivo deve essere redatto secondo quanto previsto nella lettera di invito ed essere inviato in busta chiusa; nei casi di documentata urgenza e ove l'importo della spesa non superi gli euro 20.000,00 IVA esclusa, e' consentito l'invio del preventivo anche a mezzo fax oppure via e-mail. 7. Ove pervenga un solo preventivo di spesa si potra' procedere all'acquisizione dall'unico offerente, salvo nel caso si ritenga opportuno o conveniente ripetere la procedura di invito con altre imprese. 8. (Abrogato). 9. La scelta del contraente avviene in base a quanto previsto nella lettera di invito. 10. Delle operazioni relative all'esame dei preventivi e' redatto apposito verbale, indicante gli elementi essenziali delle offerte e la scelta del contraente. 11. L'impegno di spesa e l'ordinazione all'impresa individuata a seguito dell'esame dei preventivi sono autorizzati dal soggetto competente per la deliberazione di spesa. 12. I beni e servizi acquisiti, entro venti giorni dalla consegna o dall'esecuzione salvo necessita' motivata di un termine piu' ampio, sono soggetti rispettivamente a collaudo o attestazione di regolare esecuzione, cui consegue la liquidazione e il pagamento secondo le ordinarie previsioni del presente regolamento.». - Si riporta il testo dell'art. 15, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 2007, n. 110: «1. Le somme non impegnate al termine dell'esercizio per gli stanziamenti relativi a programmi e progetti, o per specifiche finalita' previste per legge, confluiscono nell'avanzo di esercizio di cui all'art. 12, con specifica evidenziazione e restano disponibili per il solo scopo cui sono destinate e fino alla realizzazione dello stesso.».