Art. 19 
 
                        Eccedenze di bilancio 
 
  1. All'Ente si applicano,  ove  non  diversamente  disposto  e  per
quanto compatibili con il presente decreto, le disposizioni contenute
nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 2007,
n. 110. I termini: «Collegio» o: «Collegio del  CNIPA»  presenti  nel
citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.  110  del
2007 sono sostituiti da: «Comitato direttivo».  I  termini:  «CNIPA»,
«Centro Nazionale per l'informatica nella pubblica  amministrazione»,
«Centro» sono sostituiti con: «DigitPA». 
  2. Sono abrogate le seguenti norme del decreto del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 1° giugno 2007, n. 110: 
    a) articolo 12, comma 4; 
    b) articolo 29, comma 2; 
    c) articolo 30; 
    d) articolo 38, comma 8. 
  3. Qualora l'avanzo di esercizio di cui all'articolo 12 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 2007, n. 110,  al
netto delle somme vincolate, nonche' di quelle di cui al comma 5  del
medesimo articolo e di cui all'articolo 15,  comma  1,  del  medesimo
decreto n. 110 del 2007, superi del dieci per cento  l'importo  della
spesa sostenuta per il funzionamento, come risultante dal  rendiconto
finanziario, il Comitato direttivo delibera di versare l'eccedenza in
entrata del bilancio dello Stato. 
 
              - Per il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri 1° giugno 2007, n. 110, si rimanda alle note delle
          premesse. 
              - Si riporta il testo degli articoli 12, 29  e  38  del
          Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno
          2007, n. 110, come modificati dal presente decreto: 
              «Art. 12 (Avanzo di esercizio). - 1. La somma algebrica
          delle disponibilita' non impegnate e dei maggiori o  minori
          accertamenti di entrata costituisce l'avanzo di esercizio. 
              2. L'ammontare dell'avanzo  e'  accertato  in  sede  di
          rendiconto finanziario. 
              3. Il  Collegio,  dopo  gli  adempimenti  previsti  dal
          successivo  art.  14,  dispone  con  propria  delibera   il
          trasferimento,  in  tutto  o  in  parte,   dell'avanzo   di
          esercizio al Fondo di riserva  delle  somme  non  impegnate
          relative al funzionamento. 
              4. (Abrogato). 
              5. Le somme  rimaste  inutilizzate  a  conclusione  dei
          programmi e dei progetti di  cui  al  successivo  art.  15,
          possono essere destinate, con deliberazione  del  Collegio,
          al  finanziamento  di  altri  progetti  entro  il   secondo
          esercizio finanziario successivo, ovvero versate in entrata
          del bilancio dello Stato.». 
              «Art. 29 (Deliberazione di contrarre, sottoscrizione  e
          approvazione  del  contratto).  -  1.   I   contratti   per
          l'acquisizione  di  servizi,  forniture   e   lavori   sono
          deliberati ai sensi del precedente art. 17. 
              2. (Abrogato)». 
              «Art. 38 (Norme procedurali per l'acquisizione di  beni
          e servizi in economia). - 1. La determinazione di acquisire
          beni  o  servizi  in  economia   e'   assunta   dall'organo
          competente ad adottare la relativa deliberazione di spesa e
          reca l'indicazione dei presupposti che rendono possibile il
          ricorso al predetto sistema e dei  motivi  di  opportunita'
          che lo giustificano nel caso concreto. 
              2. All'acquisizione  di  beni  e  servizi  in  economia
          provvede,  di  regola,  la  struttura  competente  per   il
          funzionamento, che sceglie altresi' le imprese da  invitare
          sulla  base  di  criteri  di  trasparenza,   competenza   e
          concorrenza. L'invito e' inviato ad almeno cinque imprese. 
              3. Per le acquisizioni di beni e servizi di importo non
          superiori ad euro 20.000,00  IVA  esclusa,  e'  sufficiente
          l'interpello di tre imprese. Non e' necessaria la richiesta
          di pluralita' di preventivi, nel caso di  nota  specialita'
          del  bene  o  servizio  da  acquisire,  in  relazione  alle
          caratteristiche tecniche e di mercato, ovvero se  la  spesa
          e' motivata da impellenti e imprevedibili  esigenze  ovvero
          nel caso di  acquisti  da  parte  dell'economo-cassiere  di
          importo  non  superiore  ad  euro  1.000,00  IVA   esclusa,
          autorizzati dal responsabile della struttura competente per
          il funzionamento. 
              4. La lettera di richiesta  di  preventivo  contiene  i
          seguenti elementi: 
                a) oggetto della prestazione; 
                b) modalita' di redazione del  preventivo  e  termine
          per la ricezione dello stesso; 
                c) eventuali garanzie; 
                d) caratteristiche tecniche  eventualmente  descritte
          in apposito capitolato; 
                e) qualita' e le modalita' di esecuzione; 
                f) termine di esecuzione della prestazione; 
                g) penalita' previste; 
                h) modalita' di pagamento; 
                i) criterio in base  al  quale  sara'  effettuata  la
          scelta del contraente: la scelta e' effettuata,  di  norma,
          secondo il criterio  del  prezzo  piu'  basso;  puo'  farsi
          ricorso  al  criterio  dell'offerta   economicamente   piu'
          vantaggiosa, se le peculiarita' del bene o del servizio  da
          acquisire l'impongano;  in  tale  ultimo  caso  la  lettera
          indica gli elementi e i parametri, in ordine di importanza,
          in base al quale avverra' la valutazione del preventivo; 
                j) termine  e  modalita'  per  la  presentazione  del
          preventivo; 
                k) dichiarazione che  l'impresa  deve  rilasciare  in
          ordine  all'obbligo  di  assoggettarsi  alle  condizioni  e
          penalita'   previste e   di   uniformarsi   alle    vigenti
          disposizioni; 
                l) indicazione dell'unita' organizzativa responsabile
          del procedimento, nonche' il nominativo del responsabile; 
                m)  ogni  ulteriore  indicazione  necessaria,   avuto
          riguardo alla specificita' dell'acquisizione. 
              5. La richiesta di preventivo, di norma, e'  inviata  a
          mezzo lettera raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  e
          contestualmente  per  telefax,  ovvero  a  mezzo  di  posta
          elettronica certificata. 
              6. Il preventivo deve  essere  redatto  secondo  quanto
          previsto nella lettera di invito ed essere inviato in busta
          chiusa; nei casi di documentata  urgenza  e  ove  l'importo
          della spesa non superi gli euro 20.000,00 IVA  esclusa,  e'
          consentito l'invio del preventivo anche a mezzo fax  oppure
          via e-mail. 
              7. Ove pervenga un solo preventivo di spesa  si  potra'
          procedere all'acquisizione dall'unico offerente, salvo  nel
          caso  si  ritenga  opportuno  o  conveniente  ripetere   la
          procedura di invito con altre imprese. 
              8. (Abrogato). 
              9. La scelta del contraente avviene in  base  a  quanto
          previsto nella lettera di invito. 
              10. Delle operazioni relative all'esame dei  preventivi
          e'  redatto  apposito  verbale,  indicante   gli   elementi
          essenziali delle offerte e la scelta del contraente. 
              11. L'impegno  di  spesa  e  l'ordinazione  all'impresa
          individuata  a  seguito  dell'esame  dei  preventivi   sono
          autorizzati dal soggetto competente per la deliberazione di
          spesa. 
              12. I beni e  servizi  acquisiti,  entro  venti  giorni
          dalla consegna o dall'esecuzione salvo necessita'  motivata
          di un termine piu' ampio, sono soggetti  rispettivamente  a
          collaudo  o  attestazione  di  regolare   esecuzione,   cui
          consegue  la  liquidazione  e  il  pagamento   secondo   le
          ordinarie previsioni del presente regolamento.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  15,  comma  1,  del
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno
          2007, n. 110: 
              «1. Le somme non impegnate  al  termine  dell'esercizio
          per gli stanziamenti relativi a programmi e progetti, o per
          specifiche  finalita'  previste  per  legge,   confluiscono
          nell'avanzo di esercizio di cui all'art. 12, con  specifica
          evidenziazione e restano disponibili per il solo scopo  cui
          sono destinate e fino alla realizzazione dello stesso.».