Art. 20 Attivita' commerciale 1. L'attivita' commerciale, svolta nel contesto delle funzioni istituzionali dell'ente, e' contabilizzata, ai fini fiscali, in forma separata, secondo i principi dell'ordinamento giuridico. Le relative risultanze sono evidenziate nella nota integrativa di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 2007, n. 110.
- Si riporta il testo dell'art. 16, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 2007, n. 110: «6. Al conto sono allegati a cura del Direttore generale le deliberazioni di variazione di bilancio, nonche' il conto economico, lo stato patrimoniale e la nota integrativa, redatti tenendo conto dei criteri e metodi disciplinati dagli articoli 4, 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recante il regolamento sull'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici, in quanto compatibile con le esigenze operative del Centro nazionale. I predetti documenti costituiscono parti integranti del rendiconto consuntivo.». - Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1994, n. 609 «Art. 6 (Indennita' di funzione e lavoro straordinario). - 1. In attesa delle determinazioni concernenti l'istituzione del ruolo dei dipendenti dell'Autorita' e la regolamentazione del personale e dell'ordinamento delle carriere, al personale di cui all'art. 6 del decreto legislativo e con esclusivo riferimento a quello proveniente dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo, compete una indennita' di funzione non pensionabile pari al 50% della retribuzione in godimento, con esclusione della indennita' integrativa speciale. Detta indennita' e' sostitutiva di quella attribuita al personale che presta servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2. In attesa dell'adozione dei regolamenti sulla amministrazione del personale e sull'ordinamento delle carriere, l'Autorita' autorizza il personale ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario nei limiti annui stabiliti per il personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.». - Si riporta il testo dell'art. 10, comma 6-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come modificati dal presente decreto: «6-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono trasferiti al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione i compiti, le funzioni e le attivita' esercitati dal Centro tecnico di cui al comma 19 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e al comma 6 dell'art. 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340. Al Centro medesimo sono contestualmente trasferite le risorse finanziarie e strumentali, nonche' quelle umane comunque in servizio».