Art. 20 
 
                        Attivita' commerciale 
 
  1. L'attivita' commerciale,  svolta  nel  contesto  delle  funzioni
istituzionali dell'ente, e' contabilizzata, ai fini fiscali, in forma
separata, secondo i principi dell'ordinamento giuridico. Le  relative
risultanze  sono  evidenziate   nella   nota   integrativa   di   cui
all'articolo 16, comma 6, del decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei Ministri 1° giugno 2007, n. 110. 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  16,  comma  6,  del
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno
          2007, n. 110: 
              «6.  Al  conto  sono  allegati  a  cura  del  Direttore
          generale  le  deliberazioni  di  variazione  di   bilancio,
          nonche' il conto economico, lo stato patrimoniale e la nota
          integrativa, redatti tenendo conto  dei  criteri  e  metodi
          disciplinati dagli articoli 4, 42  e  43  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  27  febbraio  2003,  n.  97,
          recante   il   regolamento   sull'amministrazione   e    la
          contabilita' degli enti pubblici, in quanto compatibile con
          le esigenze operative  del  Centro  nazionale.  I  predetti
          documenti costituiscono  parti  integranti  del  rendiconto
          consuntivo.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  6  del  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri 14  aprile  1994,  n.
          609 
              «Art.   6   (Indennita'   di    funzione    e    lavoro
          straordinario).  -  1.  In  attesa   delle   determinazioni
          concernenti  l'istituzione   del   ruolo   dei   dipendenti
          dell'Autorita'  e  la  regolamentazione  del  personale   e
          dell'ordinamento  delle  carriere,  al  personale  di   cui
          all'art.  6  del  decreto  legislativo  e   con   esclusivo
          riferimento a quello proveniente dalle  amministrazioni  di
          cui all'art. 1, comma 1, del decreto  legislativo,  compete
          una indennita' di funzione non  pensionabile  pari  al  50%
          della  retribuzione  in  godimento,  con  esclusione  della
          indennita'  integrativa  speciale.  Detta   indennita'   e'
          sostitutiva di quella attribuita al  personale  che  presta
          servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
              2.  In  attesa  dell'adozione  dei  regolamenti   sulla
          amministrazione  del  personale  e  sull'ordinamento  delle
          carriere, l'Autorita' autorizza il personale ad  effettuare
          prestazioni  di  lavoro  straordinario  nei  limiti   annui
          stabiliti per il personale in servizio presso la Presidenza
          del Consiglio dei Ministri.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 10,  comma  6-ter,  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come modificati
          dal presente decreto: 
              «6-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono trasferiti
          al  Centro  nazionale  per  l'informatica  nella   pubblica
          amministrazione i  compiti,  le  funzioni  e  le  attivita'
          esercitati dal Centro tecnico di cui al comma 19  dell'art.
          17 della legge 15  maggio  1997,  n.  127,  e  al  comma  6
          dell'art. 24 della legge  24  novembre  2000,  n.  340.  Al
          Centro medesimo sono contestualmente trasferite le  risorse
          finanziarie e strumentali, nonche' quelle umane comunque in
          servizio».