Art. 21 
 
  Diritti di proprieta' intellettuale ed attivita' per conto terzi 
 
  1. Su proposta del Direttore Generale, con  delibera  del  Comitato
direttivo, sono  disciplinati  i  diritti  derivanti  da  invenzioni,
brevetti  industriali  e  da  opere  dell'ingegno,  sviluppate  nello
svolgimento delle attivita'  istituzionali  in  base  alla  normativa
vigente. 
  2. Con la medesima procedura di  cui  al  comma  1,  sono  altresi'
definiti le modalita' ed i criteri di riparto dei proventi  derivanti
da contratti di consulenza e convenzioni per conto terzi.