Art. 22 Trasferimento delle funzioni 1. La funzione di coordinamento, attraverso la redazione di un piano triennale annualmente riveduto, dei progetti e dei principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni, e' trasferita al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato. 2. La funzione di curare, nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'ambito della pubblica amministrazione, i rapporti con gli organi delle Comunita' europee e partecipare ad organismi comunitari ed internazionali, e' trasferita al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato. 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato trasmette al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione che dia conto dell'attivita' svolta nell'anno precedente e dello stato dell'informatizzazione nelle amministrazioni, con particolare riferimento al livello di utilizzazione effettiva delle tecnologie e ai relativi costi e benefici. 4. Le funzioni del CNIPA sono trasferite a DigitPA, secondo quanto disposto dal presente decreto.