Art. 22 
 
                    Trasferimento delle funzioni 
 
  1. La funzione di coordinamento,  attraverso  la  redazione  di  un
piano triennale annualmente riveduto, dei progetti e  dei  principali
interventi  di  sviluppo   e   gestione   dei   sistemi   informativi
automatizzati delle amministrazioni, e' trasferita al Presidente  del
Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato. 
  2.  La  funzione  di   curare,   nel   settore   delle   tecnologie
dell'informazione e della comunicazione  nell'ambito  della  pubblica
amministrazione, i rapporti con gli organi delle Comunita' europee  e
partecipare ad organismi comunitari ed internazionali, e'  trasferita
al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato. 
  3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro  delegato
trasmette al Parlamento,  entro  il  31  maggio  di  ogni  anno,  una
relazione che dia conto dell'attivita' svolta nell'anno precedente  e
dello  stato  dell'informatizzazione   nelle   amministrazioni,   con
particolare riferimento al livello di utilizzazione  effettiva  delle
tecnologie e ai relativi costi e benefici. 
  4. Le funzioni del CNIPA sono trasferite a DigitPA, secondo  quanto
disposto dal presente decreto.