Art. 3 
 
 
                              Funzioni 
 
 
  1. Al fine di  conseguire  le  finalita'  di  cui  all'articolo  2,
DigitPA  opera,  nell'ambito  delle  direttive  del  Presidente   del
Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, ed in coerenza con il
Piano  ICT  nella   pubblica   amministrazione   centrale,   di   cui
all'articolo 22, comma 1, sulla base di un  Piano  triennale  per  la
programmazione  di  propri   obiettivi   ed   attivita',   aggiornato
annualmente,  nel  quale  sono  determinate  le  metodologie  per  il
raggiungimento dei risultati attesi, le risorse umane  e  finanziarie
necessarie al fine. Il Piano triennale e' approvato con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri o  del  Ministro  delegato,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
  2. A DigitPA, in particolare, sono affidate le seguenti funzioni: 
    a) funzioni di consulenza e proposta. L'Ente fornisce  assistenza
tecnica,  anche  nella  elaborazione  di  studi  e  schemi  di   atti
normativi, al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro  da
lui delegato in materia di amministrazione digitale; in coerenza  con
le indicazioni della Conferenza  unificata,  fornisce  collaborazioni
tecniche e consulenza tecnica alle regioni  e  agli  enti  locali  in
materia di innovazione tecnologica e di informatizzazione, anche  per
l'utilizzo delle relative risorse finanziarie pubbliche; propone,  ai
fini della pianificazione triennale dell'ICT, iniziative  finalizzate
alla realizzazione di sistemi innovativi in materia di  ICT;  svolge,
anche sulla base di  apposite  convenzioni,  attivita'  di  supporto,
consulenza e assistenza per amministrazioni pubbliche ed organismi di
diritto pubblico, anche prevedendo il ristoro dei costi sostenuti; 
    b) funzioni di emanazione di regole, standard e  guide  tecniche,
nonche' di vigilanza e controllo sul rispetto di norme. L'Ente  fissa
regole tecniche, standard e guide  tecniche,  anche  attraverso  atti
amministrativi generali; rende pareri  su  atti  normativi  nei  casi
previsti dall'ordinamento; opera  come  autorita'  di  certificazione
della firma digitale ed e' preposto alla tenuta di elenchi e registri
nei casi previsti dall'ordinamento;  contribuisce  all'attuazione  di
iniziative volte all'attivita' di informatizzazione  della  normativa
statale vigente; 
    c) funzioni di valutazione, di monitoraggio e  di  coordinamento.
L'Ente formula pareri alle amministrazioni sulla coerenza  strategica
e sulla  congruita'  economica  e  tecnica  degli  interventi  e  dei
contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi  informatici  e
telematici, anche ai sensi del comma 3, e monitora l'esecuzione degli
interventi e dei contratti suddetti; svolge attivita' di monitoraggio
dell'attuazione dei piani di  ICT  delle  pubbliche  amministrazioni;
coordina, ove richiesto, le attivita' delle singole amministrazioni e
ne verifica i risultati sotto il profilo dell'efficienza, efficacia e
qualita' dei sistemi informativi; effettua valutazioni, preventive  e
successive,  sull'impatto  di  iniziative  innovative   nel   settore
dell'ICT; 
    d) funzioni  di  predisposizione,  realizzazione  e  gestione  di
interventi e progetti di innovazione.  DigitPA  propone  progetti  in
tema di amministrazione digitale; realizza e gestisce, direttamente o
avvalendosi  di  soggetti  terzi,  specifici  progetti  in  tema   di
amministrazione  digitale  ad  esso  assegnati;  effettua,  anche  in
partenariato,   attivita'   di   studio,    ricerca,    sviluppo    e
sperimentazione in materia di ICT,  relazionando  al  Presidente  del
Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato; svolge  i  compiti  ad
esso attribuiti dall'ordinamento in materia di reti telematiche delle
pubbliche amministrazioni, di Sistema Pubblico di Connettivita' (SPC)
e di  Rete  Internazionale  della  Pubblica  Amministrazione  (RIPA);
svolge,  secondo  le  modalita'  previste  dall'ordinamento,  compiti
tecnico-operativi in materia di formazione informatica del  personale
delle pubbliche amministrazioni. 
  3. DigitPA esprime pareri tecnici, obbligatori  e  non  vincolanti,
sugli schemi di contratti stipulati dalle  pubbliche  amministrazioni
centrali concernenti l'acquisizione di beni  e  servizi  relativi  ai
sistemi informativi automatizzati per quanto concerne  la  congruita'
tecnico-economica, qualora il valore lordo  di  detti  contratti  sia
superiore a euro 1.000.000,00 nel caso di  procedura  negoziata  e  a
euro 2.000.000,00 nel caso di  procedura  ristretta  o  di  procedura
aperta.  Il  parere  dell'Ente  e'   reso   entro   il   termine   di
quarantacinque giorni dal ricevimento della  relativa  richiesta.  Si
applicano le disposizioni dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e successive modificazioni. Copia dei pareri tecnici attinenti
a  questioni  di  competenza  dell'Autorita'  per  la  vigilanza  sui
contratti pubblici di lavori, servizi e  forniture  e'  trasmessa  da
DigitPA a detta Autorita'. 
  4. Fermo restando quanto disposto all'articolo  22,  l'Ente  svolge
ogni altra funzione prevista da leggi e regolamenti  gia'  attribuita
al CNIPA, nell'ambito delle direttive del  Presidente  del  Consiglio
dei Ministri o del Ministro delegato. 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 16  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241: 
              «Art.  16  (Attivita'  consultiva)  -  1.  Gli   organi
          consultivi   delle   pubbliche   amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
          1993, n. 29,  sono  tenuti  a  rendere  i  pareri  ad  essi
          obbligatoriamente  richiesti   entro   venti   giorni   dal
          ricevimento della richiesta.  Qualora  siano  richiesti  di
          pareri  facoltativi,   sono   tenuti   a   dare   immediata
          comunicazione alle amministrazioni richiedenti del  termine
          entro il quale il parere sara' reso, che comunque non  puo'
          superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta. 
              2. In caso di decorrenza  del  termine  senza  che  sia
          stato  comunicato  il  parere  obbligatorio  o  senza   che
          l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, e'
          in facolta' dell'amministrazione richiedente  di  procedere
          indipendentemente dall'espressione del parere. In  caso  di
          decorrenza del termine senza che sia  stato  comunicato  il
          parere  facoltativo  o  senza  che  l'organo  adito   abbia
          rappresentato   esigenze   istruttorie,   l'amministrazione
          richiedente procede indipendentemente dall'espressione  del
          parere. Salvo il caso di omessa richiesta  del  parere,  il
          responsabile del procedimento non puo'  essere  chiamato  a
          rispondere degli eventuali danni  derivanti  dalla  mancata
          espressione dei pareri di cui al presente comma. 
              3. Le disposizioni di  cui  ai  commi  1  e  2  non  si
          applicano in caso di pareri che debbano  essere  rilasciati
          da  amministrazioni  preposte   alla   tutela   ambientale,
          paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini. 
              4. Nel caso in cui l'organo adito  abbia  rappresentato
          esigenze istruttorie, i termini di cui al comma  1  possono
          essere interrotti per una  sola  volta  e  il  parere  deve
          essere reso definitivamente  entro  quindici  giorni  dalla
          ricezione  degli  elementi  istruttori   da   parte   delle
          amministrazioni interessate. 
              5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con  mezzi
          telematici. 
              6. Gli  organi  consultivi  dello  Stato  predispongono
          procedure di particolare urgenza per l'adozione dei  pareri
          loro richiesti. 
              6-bis. Resta fermo quanto  previsto  dall'articolo  127
          del  codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,
          servizi e forniture,  di  cui  al  decreto  legislativo  12
          aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.».