Art. 5 
 
                            Il Presidente 
 
  1. Il Presidente e'  scelto  fra  persone  di  alta  qualificazione
tecnica  e  manageriale  con  profonda  conoscenza  in   materia   di
innovazione  tecnologica   comprovata   da   competenze   in   ambito
scientifico  e  da  esperienza  di  gestione  di  enti  o   strutture
complesse,  pubbliche  o  private.  E'  nominato  con   decreto   del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri  o  del  Ministro  delegato,  previa  deliberazione  del
Consiglio dei Ministri. Dura in carica quattro  anni  e  puo'  essere
confermato  una  sola  volta.  Se  dipendente   statale   o   docente
universitario,  per  l'intera  durata  dell'incarico,  e'  collocato,
rispettivamente, nella posizione di fuori ruolo o di aspettativa. 
  2. Il Presidente ha la rappresentanza legale di DigitPA  e  cura  i
rapporti esterni con le istituzioni e  le  amministrazioni  pubbliche
nazionali, comunitarie ed internazionali. 
  3. Il Presidente,  che  e'  responsabile  dell'attivita'  dell'Ente
sotto il profilo tecnico e scientifico, predispone il Piano triennale
di cui all'articolo 3, comma 1, che sottopone alla deliberazione  del
Comitato direttivo e ne garantisce l'attuazione. 
  4.  Il  Presidente,  sentito  il  Comitato  direttivo   valuta   il
raggiungimento degli obiettivi strategici di cui al  Piano  triennale
previsto dall'articolo 3, comma 1. 
  5. Il Presidente convoca, presiede e stabilisce l'ordine del giorno
del  Comitato  direttivo.  In  caso   di   urgenza,   provvede   alle
deliberazioni di competenza del Comitato direttivo, da  sottoporre  a
ratifica  nella  prima  seduta  successiva.  In  caso  di  assenza  o
impedimento il  Presidente  e'  sostituito  da  un  vice  Presidente,
nominato dal  Comitato  direttivo  fra  i  suoi  componenti,  cui  il
Presidente puo' conferire specifiche deleghe, senza maggiori oneri. 
  6. Il Presidente puo' delegare proprie funzioni ai  componenti  del
Comitato direttivo di cui all'articolo 6. 
  7. Il Presidente  presiede  la  Commissione  di  coordinamento  del
Sistema pubblico di connettivita' di cui all'articolo  80,  comma  2,
del  Codice  dell'amministrazione  digitale,  di   cui   al   decreto
legislativo n. 82 del 2005. 
  8.  Il  Presidente  fa  parte  della  Conferenza   permanente   per
l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 18, comma 2, del Codice
dell'amministrazione digitale. 
  9. Per lo svolgimento delle sue funzioni il Presidente si avvale di
un Ufficio dirigenziale avente competenza di supporto e  di  raccordo
con gli altri  organi.  Tale  ufficio  svolge  la  propria  attivita'
secondo  le  direttive  impartite  dal  Presidente.  Alle  dipendenze
funzionali del Presidente e' posto, altresi', un Ufficio dirigenziale
per il controllo strategico, ai sensi di quanto previsto nel  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Gli uffici dirigenziali di cui al
presente  comma  sono  compresi  nell'ambito   di   quelli   previsti
all'articolo 11 e si avvalgono del personale di cui agli articoli  12
e 13. 
  10. Il Presidente puo' avvalersi di  consiglieri  con  funzioni  di
supporto tecnico o scientifico, nell'ambito del contingente e con  il
trattamento economico di cui all'articolo 13,  comma  2,  scelti  fra
magistrati appartenenti alla giurisdizione ordinaria,  amministrativa
e contabile, avvocati dello Stato, dirigenti di  prima  fascia  delle
amministrazioni pubbliche ed equiparati, professori  universitari  di
ruolo, estranei all'amministrazione dotati di qualificata  competenza
specifica. Ove pubblici dipendenti, detti consiglieri possono  essere
collocati  in  posizione  di  distacco,   comando   o   fuori   ruolo
nell'amministrazione di provenienza secondo i rispettivi ordinamenti. 
  11. Al fine di assicurare il  raccordo  ed  il  monitoraggio  delle
attivita' tecnico-scientifiche di DigitPA, il  Presidente  convoca  e
presiede periodicamente una riunione con il Direttore  Generale  e  i
responsabili delle Aree. 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 80,  comma  2,  del
          Codice dell'amministrazione  digitale  di  cui  al  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni: 
              «2.   Il   Presidente   del   Centro   nazionale    per
          l'informatica nella pubblica amministrazione e'  componente
          di diritto e presiede la Commissione. Gli altri  componenti
          della Commissione  restano  in  carica  per  un  biennio  e
          l'incarico e' rinnovabile.». 
              - Per il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, si
          rimanda alle note delle premesse.