Art. 6 
 
                        Il Comitato direttivo 
 
  1. Il Comitato direttivo  e'  composto  dal  Presidente  e  da  tre
membri, scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta competenza e
professionalita' tecnica e  gestionale.  I  componenti  del  Comitato
direttivo sono nominati,  su  proposta  del  Ministro  delegato,  con
decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri.  Il  Comitato
direttivo dura in carica quattro  anni,  i  suoi  componenti  possono
essere confermati una sola volta  e  ove  pubblici  dipendenti,  sono
collocati    in    posizione    di    fuori    ruolo     obbligatorio
nell'amministrazione di provenienza secondo i rispettivi ordinamenti. 
  2. Il Comitato direttivo ha poteri  di  programmazione,  indirizzo,
controllo e regolazione dell'attivita' dell'Ente. In particolare,  il
Comitato direttivo delibera: 
    a) il piano triennale di cui  all'articolo  3,  comma  1,  e  gli
aggiornamenti  annuali  e  ne   verifica   l'attuazione   avvalendosi
dell'Ufficio per il controllo strategico di cui all'articolo 5, comma
8; 
    b) il bilancio di previsione, le variazioni  di  bilancio  ed  il
rendiconto  consuntivo  che  vengono  trasmessi  al  Presidente   del
Consiglio o al Ministro delegato e al Ministero dell'economia e delle
finanze; 
    c)  su  proposta  del  Direttore  Generale  e  nei  limiti  delle
disponibilita' economiche  e  della  dotazione  organica  di  cui  al
presente decreto, le norme  di  organizzazione  e  funzionamento,  di
ordinamento del personale  e  di  amministrazione  e  gestione  delle
risorse economiche e finanziarie dell'Ente. Tali  delibere,  che  non
possono comunque incidere sulle competenze e sulla dotazione organica
fissate ai sensi del presente decreto, sono  proposte  al  Presidente
del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato che le  adotta  con
decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
    d) su  proposta  del  Direttore  Generale,  il  disciplinare  per
l'individuazione delle prestazioni per  le  quali  e'  consentito  il
ristoro dei costi; 
    e) i pareri di cui all'articolo 3, comma  3,  e  le  regole,  gli
standard e le guide tecniche di cui all'articolo 3, comma 2,  lettera
b). 
  3. Ai fini delle deliberazioni, in caso di parita' di voti, prevale
quello del Presidente.