Art. 7 
 
                      Il Collegio dei revisori 
 
  1. Il Collegio dei revisori e' l'organo di controllo di regolarita'
amministrativa e contabile previsto all'articolo 1, comma 2,  lettera
a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. 
  2. Il Collegio dei revisori e' composto da tre membri, di  cui  due
iscritti al registro dei revisori contabili, nominati dal  Presidente
del Consiglio dei Ministri. L'incarico di Presidente e' conferito  ad
un dirigente di prima fascia dei ruoli della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, collocato in posizione di fuori  ruolo  per  la  durata
dell'incarico.  Uno  dei  componenti  e'   designato   dal   Ministro
dell'economia e delle finanze e l'altro dal Presidente del  Consiglio
dei Ministri o dal Ministro delegato. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
determina i compensi spettanti. I revisori dei conti durano in carica
quattro anni e sono rinnovabili una sola volta. 
  3. Il Collegio di revisori svolge tutte le altre funzioni  previste
dall'ordinamento. Allo stesso e' affidato il controllo  contabile  di
cui all'articolo 2409-bis del codice civile. 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, lettera
          a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286: 
              «2. La progettazione d'insieme  dei  controlli  interni
          rispetta i seguenti principi generali,  obbligatori  per  i
          Ministeri,  applicabili  dalle  regioni  nell'ambito  della
          propria autonomia organizzativa e legislativa e  derogabili
          da parte di altre amministrazioni pubbliche, fermo restando
          il principio di cui all'articolo 3 del decreto  legislativo
          3 febbraio 1993,  n.  29,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni, di qui in poi denominato "decreto n. 29": 
                a) l'attivita' di valutazione e controllo  strategico
          supporta l'attivita'  di  programmazione  strategica  e  di
          indirizzo politico-amministrativo di cui agli  articoli  3,
          comma 1, lettere b) e c), e 14 del decreto n. 29.  Essa  e'
          pertanto svolta da strutture  che  rispondono  direttamente
          agli  organi  di  indirizzo   politico-amministrativo.   Le
          strutture stesse svolgono, di norma, anche  l'attivita'  di
          valutazione dei dirigenti  direttamente  destinatari  delle
          direttive    emanate    dagli    organi    di     indirizzo
          politico-amministrativo, in particolare  dai  Ministri,  ai
          sensi del successivo articolo 8;». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2409-bis del Codice
          Civile: 
              «Art. 2409-bis (Controllo  contabile)  -  Il  controllo
          contabile sulla  societa'  e'  esercitato  da  un  revisore
          contabile o da  una  societa'  di  revisione  iscritti  nel
          registro istituito presso il Ministero della giustizia. 
              Nelle  societa'  che  fanno  ricorso  al  mercato   del
          capitale di rischio il controllo contabile e' esercitato da
          una  societa'  di  revisione  iscritta  nel  registro   dei
          revisori  contabili,  la  quale,   limitatamente   a   tali
          incarichi, e' soggetta alla  disciplina  dell'attivita'  di
          revisione prevista per le societa' con  azioni  quotate  in
          mercati regolamentati ed alla vigilanza  della  Commissione
          nazionale per le societa' e la borsa. 
              Lo statuto delle societa'  che  non  fanno  ricorso  al
          mercato del capitale di rischio e che non siano tenute alla
          redazione del bilancio consolidato puo'  prevedere  che  il
          controllo contabile sia esercitato dal collegio  sindacale.
          In tal caso il collegio sindacale e' costituito da revisori
          contabili  iscritti  nel  registro  istituito   presso   il
          Ministero della giustizia.».