Art. 9 
 
                          Incompatibilita' 
 
  1. Le cariche di Presidente, Direttore Generale  e  componente  del
Comitato direttivo sono incompatibili con cariche di  governo  e  con
incarichi politici elettivi di parlamentare nazionale ed europeo,  di
Presidente o Consigliere regionale e provinciale,  di  Sindaco  o  di
Consigliere comunale e di componente delle relative giunte. 
  2. Il Presidente e i componenti del Comitato direttivo non  possono
ricoprire incarichi di  responsabile  delle  strutture  organizzative
dell'Ente ovvero di componente di  commissioni  di  concorso  per  il
reclutamento di personale dell'Ente medesimo. 
  3. Il Presidente, il Direttore Generale e i componenti del Comitato
direttivo  non  possono  ricoprire  il  ruolo  di  amministratore   o
dipendente di qualsiasi  societa'.  Ferme  restando  le  norme  sulle
incompatibilita' previste dalla disciplina del pubblico  impiego,  la
carica di Direttore Generale e' incompatibile con lo  svolgimento  di
qualsiasi altra attivita' professionale.