La Camera dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              promulga 
 
    la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                    Autorizzazione alla ratifica 
 
    1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare  il
Protocollo  addizionale  alla  Convenzione  di  estradizione  tra  la
Repubblica italiana e la Repubblica argentina del  9  dicembre  1987,
fatto a Roma il 31 marzo 2003.