Art. 3 
 
                        Copertura finanziaria 
 
    1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari
a 4.470 euro annui a decorrere dall'anno 2009, si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170. 
    2. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.