Art. 4 
 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. All'articolo 8, comma 1, del decreto  ministeriale  27  febbraio
1996, n. 209, le parole: «dalle sezioni A/II  ed  A/III  del  decreto
ministeriale 22 dicembre 1967, modificato da ultimo  con  il  decreto
ministeriale 15 maggio 1995, n. 283, e» sono soppresse. 
  2. All'articolo 18, comma 1, del decreto ministeriale  27  febbraio
1996, n. 209, le parole: «dai decreti ministeriali 31 marzo 1965 e  3
maggio 1971, modificati da ultimo  con  il  decreto  ministeriale  15
maggio 1995, n. 283, e» sono soppresse. 
  3. All'articolo 20 del decreto ministeriale 27  febbraio  1996,  n.
209: 
    a) al comma 1 lettera a) le parole  «sezioni  A/II,  A/III»  sono
soppresse; 
    b) al comma 1 lettera b) il numero «2)  i  requisiti  di  purezza
degli additivi» e' soppresso. 
  4. Sono abrogati i seguenti provvedimenti citati in premessa: 
    a) decreto ministeriale 27 novembre 1996, n. 684; 
    b) decreto ministeriale 4 agosto 1997, n. 356; 
    c) decreto ministeriale 5 febbraio 1999; 
    d) decreto ministeriale 16 giugno 1999; 
    e) decreto ministeriale 29 dicembre 1999; 
    f) decreto ministeriale 26 febbraio 2001; 
    g) decreto ministeriale 21 dicembre 2001; 
    h) decreto ministeriale 18 gennaio 2002; 
    i) decreto ministeriale 6 maggio 2002; 
    l) decreto ministeriale 23 luglio 2003; 
    m) decreto ministeriale 24 novembre 2004; 
    n) decreto ministeriale 8 luglio 2005; 
    o) decreto ministeriale 2 novembre 2005; 
    p) decreto ministeriale 28 febbraio 2006; 
    q) decreto ministeriale 13 giugno 2007; 
    r) decreto ministeriale 4 marzo 2008. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 11 novembre 2009 
 
                                                 Il Ministro: Sacconi 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 
Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2009 
Ufficio di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla
persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 94 
 
 
              Note all'art. 4: 
              - Il testo dell'art. 8 comma 1 del decreto ministeriale
          n. 209/1996 (Regolamento concernente  la  disciplina  degli
          additivi alimentari consentiti nella preparazione e per  la
          conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle
          direttive n.94/34/CE, n.94/35/CE, n.94/36/CE,  n.95/2/CE  e
          n.95/31/CE), come modificato dal presente  decreto,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 8 (Requisiti di purezza). - 1. I coloranti di cui
          all'allegato III devono possedere i  requisiti  di  purezza
          previsti dall'allegato XV del presente decreto». 
              - Il testo dell'art. 18  comma  1  del  citato  decreto
          ministeriale  n.209/1996,  come  modificato  dal   presente
          decreto, e' il seguente: 
              «Art. 18 (Requisiti di purezza). - 1. Gli  additivi  di
          cui agli allegati IX, XI e XII devono possedere i requisiti
          specifici  di  purezza  previsti  dall'allegato  XVII   del
          presente decreto o, in mancanza, dalla Farmacopea ufficiale
          ultima edizione». 
                
               -  Il  testo   dell'art.   20   del   citato   decreto
          ministeriale n.  209/1996,  come  modificato  dal  presente
          decreto, e' il seguente: 
              «Art. 20 (Abrogazioni). - 1. Sono abrogati: 
                a)  il  decreto  ministeriale   22   dicembre   1967,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del  1°  febbraio
          1968, modificato da ultimo con il decreto  ministeriale  15
          maggio 1995, n.  283,  salvo  quanto  previsto  nell'elenco
          allegato al sopra citato decreto ministeriale  22  dicembre
          1967, sezioni C e D; 
                b) il decreto ministeriale 31 marzo 1965,  pubblicato
          nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  101
          del 22 aprile 1965, modificato da  ultimo  con  il  decreto
          ministeriale 15 maggio 1995, n.  283salvo  le  disposizioni
          riguardanti: 
                  1) i metodi d'analisi degli additivi; 
                  2) (Soppresso); 
                  3)  l'etichettatura  degli  agrumi   trattati   con
          bifenile, ortofenilfenolo, ortofenilfenato di sodio nonche'
          degli agrumi e delle banane trattate  con  tiabendazolo  di
          cui, rispettivamente, ai  decreti  ministeriali  14  giugno
          1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  173  del  10
          luglio 1968 e 15 dicembre 1970, pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1971; 
                  4) l'art. 13-bis; 
                c) il decreto ministeriale 3 maggio 1971,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 18 maggio  1971,  salvo
          le disposizioni riguardanti i requisiti di purezza; 
                d) l'allegato I, capo II, lettera D -  antiossidanti,
          del decreto ministeriale 5 aprile 1988, n. 151; 
                e) il decreto ministeriale 16  marzo  1994,  n.  266,
          salvo gli articoli 4 e 5. 
              2. Nella sezione C di cui al comma  1,  lettera  a)  il
          riferimento ai coloranti di cui alla sezione A/I  deve  ora
          intendersi l'allegato III del presente decreto».