Art. 4 Abrogazioni 1. All'articolo 8, comma 1, del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, le parole: «dalle sezioni A/II ed A/III del decreto ministeriale 22 dicembre 1967, modificato da ultimo con il decreto ministeriale 15 maggio 1995, n. 283, e» sono soppresse. 2. All'articolo 18, comma 1, del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, le parole: «dai decreti ministeriali 31 marzo 1965 e 3 maggio 1971, modificati da ultimo con il decreto ministeriale 15 maggio 1995, n. 283, e» sono soppresse. 3. All'articolo 20 del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209: a) al comma 1 lettera a) le parole «sezioni A/II, A/III» sono soppresse; b) al comma 1 lettera b) il numero «2) i requisiti di purezza degli additivi» e' soppresso. 4. Sono abrogati i seguenti provvedimenti citati in premessa: a) decreto ministeriale 27 novembre 1996, n. 684; b) decreto ministeriale 4 agosto 1997, n. 356; c) decreto ministeriale 5 febbraio 1999; d) decreto ministeriale 16 giugno 1999; e) decreto ministeriale 29 dicembre 1999; f) decreto ministeriale 26 febbraio 2001; g) decreto ministeriale 21 dicembre 2001; h) decreto ministeriale 18 gennaio 2002; i) decreto ministeriale 6 maggio 2002; l) decreto ministeriale 23 luglio 2003; m) decreto ministeriale 24 novembre 2004; n) decreto ministeriale 8 luglio 2005; o) decreto ministeriale 2 novembre 2005; p) decreto ministeriale 28 febbraio 2006; q) decreto ministeriale 13 giugno 2007; r) decreto ministeriale 4 marzo 2008. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 11 novembre 2009 Il Ministro: Sacconi Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2009 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 94
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 8 comma 1 del decreto ministeriale n. 209/1996 (Regolamento concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n.94/34/CE, n.94/35/CE, n.94/36/CE, n.95/2/CE e n.95/31/CE), come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 8 (Requisiti di purezza). - 1. I coloranti di cui all'allegato III devono possedere i requisiti di purezza previsti dall'allegato XV del presente decreto». - Il testo dell'art. 18 comma 1 del citato decreto ministeriale n.209/1996, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 18 (Requisiti di purezza). - 1. Gli additivi di cui agli allegati IX, XI e XII devono possedere i requisiti specifici di purezza previsti dall'allegato XVII del presente decreto o, in mancanza, dalla Farmacopea ufficiale ultima edizione». - Il testo dell'art. 20 del citato decreto ministeriale n. 209/1996, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 20 (Abrogazioni). - 1. Sono abrogati: a) il decreto ministeriale 22 dicembre 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 1° febbraio 1968, modificato da ultimo con il decreto ministeriale 15 maggio 1995, n. 283, salvo quanto previsto nell'elenco allegato al sopra citato decreto ministeriale 22 dicembre 1967, sezioni C e D; b) il decreto ministeriale 31 marzo 1965, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 22 aprile 1965, modificato da ultimo con il decreto ministeriale 15 maggio 1995, n. 283salvo le disposizioni riguardanti: 1) i metodi d'analisi degli additivi; 2) (Soppresso); 3) l'etichettatura degli agrumi trattati con bifenile, ortofenilfenolo, ortofenilfenato di sodio nonche' degli agrumi e delle banane trattate con tiabendazolo di cui, rispettivamente, ai decreti ministeriali 14 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 10 luglio 1968 e 15 dicembre 1970, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1971; 4) l'art. 13-bis; c) il decreto ministeriale 3 maggio 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 18 maggio 1971, salvo le disposizioni riguardanti i requisiti di purezza; d) l'allegato I, capo II, lettera D - antiossidanti, del decreto ministeriale 5 aprile 1988, n. 151; e) il decreto ministeriale 16 marzo 1994, n. 266, salvo gli articoli 4 e 5. 2. Nella sezione C di cui al comma 1, lettera a) il riferimento ai coloranti di cui alla sezione A/I deve ora intendersi l'allegato III del presente decreto».