Art. 16.

                   (Potenziamento del monitoraggio
             attraverso attivita' di revisori e sindaci)

    1.  Al  fine  di  dare  attuazione  alle  prioritarie esigenze di
controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica di
cui  all'articolo  14,  funzionali  alla tutela dell'unita' economica
della  Repubblica,  ove non gia' prevista dalla normativa vigente, e'
assicurata   la   presenza   di   un   rappresentante  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze nei collegi di revisione o sindacali
delle   amministrazioni   pubbliche,  con  esclusione  degli  enti  e
organismi  pubblici  territoriali  e,  fatto  salvo  quanto  previsto
dall'articolo  3-ter,  comma  3,  del decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  502,  degli  enti  ed organismi da questi ultimi vigilati,
fermo restando il numero dei revisori e dei componenti del collegio.
    2.  I  collegi  di  cui  al  comma 1 devono riferire, nei verbali
relativi   alle   verifiche   effettuate,  circa  l'osservanza  degli
adempimenti  previsti  dalla  presente  legge  e da direttive emanate
dalle amministrazioni vigilanti.
 
              Note all'art. 16: 
              - Si riporta il testo del comma 3 dell'art.  3-ter  del
          decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502  (Riordino
          della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.  1
          della legge 23 ottobre 1992, n. 421): 
              «3. Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed e'
          composto da cinque  membri,  di  cui  due  designati  dalla
          regione,  uno  designato  dal  Ministro  del  tesoro,   del
          bilancio e della programmazione economica, uno dal Ministro
          della sanita' e uno dalla Conferenza dei  sindaci;  per  le
          aziende ospedaliere quest'ultimo  componente  e'  designato
          dall'organismo di rappresentanza dei comuni.  I  componenti
          del collegio sindacale sono scelti  tra  gli  iscritti  nel
          registro  dei  revisori  contabili  istituito   presso   il
          Ministero di grazia e giustizia, ovvero  tra  i  funzionari
          del  Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e   della
          programmazione economica che abbiano esercitato per  almeno
          tre anni le funzioni di revisori dei conti o di  componenti
          dei collegi sindacali.».