Art. 23. 
 
                      (Formazione del bilancio) 
 
    1.  In  sede  di  formulazione  degli  schemi  degli   stati   di
previsione, tenuto conto delle  istruzioni  fornite  annualmente  con
apposita circolare dal Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  i
Ministri indicano, anche sulla base delle proposte  dei  responsabili
della gestione dei programmi, gli obiettivi di  ciascun  Dicastero  e
quantificano le risorse necessarie per il loro  raggiungimento  anche
mediante proposte di rimodulazione delle stesse risorse tra programmi
appartenenti alla  medesima  missione  di  spesa.  Le  proposte  sono
formulate sulla base  della  legislazione  vigente,  con  divieto  di
previsioni basate sul mero calcolo della spesa storica incrementale. 
    2.   Il   Ministro   dell'economia   e   delle   finanze   valuta
successivamente  la  congruita'  e  la  coerenza  tra  gli  obiettivi
perseguiti da ciascun Ministero e le risorse richieste  per  la  loro
realizzazione, tenendo anche conto  dello  stato  di  attuazione  dei
programmi in corso e dei risultati conseguiti negli  anni  precedenti
in termini di efficacia e di efficienza della spesa. A  tal  fine  il
Ministro dell'economia  e  delle  finanze  tiene  conto  anche  delle
risultanze illustrate nella nota integrativa  al  rendiconto  di  cui
all'articolo 35, comma 2, delle risultanze delle attivita' di analisi
dei nuclei di cui all'articolo 39, comma 1, nonche' del  Rapporto  di
cui all'articolo 41. 
    3. Con il disegno di legge di bilancio,  per  motivate  esigenze,
possono essere rimodulate  in  via  compensativa  all'interno  di  un
programma  o  tra  programmi  di  ciascuna  missione   le   dotazioni
finanziarie relative ai fattori legislativi, nel rispetto  dei  saldi
di finanza pubblica. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti  di
conto capitale per finanziare spese correnti.  In  apposito  allegato
allo stato di previsione della spesa sono indicate le  autorizzazioni
legislative di  cui  si  propone  la  modifica  e  il  corrispondente
importo. 
    4. Gli schemi degli stati di previsione di entrata  e  di  spesa,
verificati in base a quanto previsto al comma 2, formano  il  disegno
di legge del bilancio a legislazione vigente predisposto dal Ministro
dell'economia e delle finanze. 
    5. La legge di bilancio e' formata apportando al disegno di legge
di  cui  al  comma  4  le  variazioni  determinate  dalla  legge   di
stabilita'.