Art. 25. 
 
            (Classificazione delle entrate e delle spese) 
 
    1. Le entrate dello Stato sono ripartite in: 
    a)  titoli,  a  seconda   che   siano   di   natura   tributaria,
extratributaria o che provengano dall'alienazione e dall'ammortamento
di beni patrimoniali, dalla riscossione di crediti o  dall'accensione
di prestiti; 
    b) ricorrenti e non ricorrenti, a seconda che  si  riferiscano  a
proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata ad
uno o piu' esercizi; 
    c)  tipologie,   ai   fini   dell'approvazione   parlamentare   e
dell'accertamento dei cespiti; 
    d) categorie, secondo la natura dei cespiti; 
    e) capitoli,  eventualmente  suddivisi  in  articoli  secondo  il
rispettivo oggetto, ai fini della rendicontazione. 
    2. Le spese dello Stato sono ripartite in: 
    a) missioni,  come  definite  all'articolo  21,  comma  2,  terzo
periodo; 
    b)  programmi,  ai   fini   dell'approvazione   parlamentare.   I
programmi, come definiti all'articolo 21, comma 2,  secondo  periodo,
sono suddivisi in macroaggregati  per  spese  di  funzionamento,  per
interventi,  per  trattamenti  di  quiescenza  e  altri   trattamenti
integrativi o sostitutivi di questi  ultimi,  per  oneri  del  debito
pubblico, per oneri comuni di parte corrente, per investimenti e  per
oneri comuni in conto capitale. In autonome previsioni e' esposto  il
rimborso di passivita' finanziarie; 
    c)  capitoli,  secondo  l'oggetto  della   spesa.   I   capitoli,
classificati   secondo   il   contenuto   economico   e   funzionale,
costituiscono le unita' elementari ai fini  della  gestione  e  della
rendicontazione e possono essere ripartiti in articoli. 
    3. La classificazione economica e quella funzionale si conformano
ai criteri adottati in contabilita' nazionale e  dei  relativi  conti
satellite per i conti del settore della pubblica amministrazione. 
    4. In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze e' presentato un  quadro  contabile  da
cui risultino: 
    a) le categorie in cui viene classificata la  spesa  di  bilancio
secondo l'analisi economica; 
    b) le classi fino al terzo livello della classificazione COFOG in
cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi funzionale. 
    5. In appendice al quadro contabile di cui al comma  4,  appositi
prospetti, da aggiornare, dandone informazione  al  Parlamento,  dopo
l'approvazione della legge di bilancio, illustrano gli incroci tra  i
diversi criteri di classificazione e il raccordo tra le classi  COFOG
e le missioni e i programmi, nonche' tra il bilancio dello Stato e il
sistema di contabilita' nazionale. A tutti  i  capitoli  e,  al  loro
interno, a ciascun piano di  gestione  e'  attribuito  il  pertinente
codice di classe COFOG e di categoria  economica  di  terzo  livello,
escludendo l'applicazione di criteri di prevalenza. 
    6. La numerazione delle unita' di voto,  delle  categorie  e  dei
capitoli puo' essere anche discontinua in relazione  alle  necessita'
della codificazione. 
    7. Nel quadro generale  riassuntivo,  con  riferimento  sia  alle
dotazioni di competenza sia a  quelle  di  cassa,  e'  data  distinta
indicazione: 
    a) del  risultato  differenziale  tra  il  totale  delle  entrate
tributarie ed extratributarie  ed  il  totale  delle  spese  correnti
("risparmio pubblico"); 
    b) del risultato differenziale tra tutte le entrate e  le  spese,
escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni  azionarie  ed  i
conferimenti, nonche' la concessione e la riscossione  di  crediti  e
l'accensione e rimborso di prestiti ("indebitamento  o  accrescimento
netto"); 
    c)  del  risultato   differenziale   delle   operazioni   finali,
rappresentate da tutte le entrate e da tutte  le  spese,  escluse  le
operazioni di accensione e di rimborso di prestiti ("saldo  netto  da
finanziare o da impiegare"); 
    d) del risultato differenziale fra il totale delle entrate finali
e il totale delle spese ("ricorso al mercato").