Art. 29. 
 
          (Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa) 
 
    1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle
finanze e' istituito un "fondo di riserva  per  l'integrazione  delle
autorizzazioni  di  cassa"  il  cui   stanziamento   e'   annualmente
determinato, con apposito articolo, dalla legge del bilancio. 
    2. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  su
proposta del Ministro  interessato,  da  comunicare  alla  Corte  dei
conti, sono trasferite dal fondo di cui al comma  1  ed  iscritte  in
aumento delle autorizzazioni di cassa  dei  capitoli  iscritti  negli
stati di previsione delle amministrazioni statali le somme necessarie
a provvedere ad eventuali deficienze  delle  dotazioni  dei  capitoli
medesimi, ritenute compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica.
I decreti di variazione di cui al presente comma  sono  trasmessi  al
Parlamento.